Supplenze e vacanze di Natale: pagamento, proroga o conferma

Orizzonte Scuola, 10.12.2018

– Una serie di casi che possono interessare le scuole ai fini della corretta applicazione della normativa che prevede la proroga/conferma del supplente con relativo pagamento del periodo della sospensione delle lezioni.

  1. In quali casi il supplente ha diritto alla conferma della supplenza?
  2. Bisogna sempre retribuire il periodo delle vacanze?
  3. Come considerare il periodo di vacanze al titolare assente?

CASO 1

TITOLARE ASSENTE FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI LEZIONE CHE RIPRENDE L’ASSENZA IL PRIMO GIORNO DOPO LE VACANZE. NON RIENTRA MAI IN SERVIZIO NELLE CLASSI MA NON COPRE IL PERIODO DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI CON CERTIFICATI/ASSENZE TIPICHE

Il supplente in servizio fino all’ultimo giorno di lezione ha in questo caso diritto alla sola conferma della supplenza ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 il quale recita:
“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Pertanto, al supplente in servizio fino all’ultimo giorno di lezione spetterà solo la conferma del contratto con decorrenza il primo giorno di ripresa delle lezioni  con esclusione quindi del periodo della sospensione delle lezioni, indipendentemente da quanti giorni prima delle sospensione delle lezioni è assente il titolare.

CASO 2

IL TITOLARE È ASSENTE FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI LEZIONE DA ALMENO 7 GG. PRIMA DELLA SOSPENSIONE. PRODURRÀ CERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE DI ASSENZA DIRETTAMENTE FINO AD ALMENO 7 GG. DOPO LA RIPRESA DELLE LEZIONI.

Al supplente spetta anche il pagamento dell’intero periodo delle vacanze.
L’art. 40 comma 3 del CCNL 2007 dispone che “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Pertanto, una volta soddisfatti i 3 criteri richiesti dalla norma ovvero:

  •  il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
  •  deve essere assente in modo continuativo durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
  •  l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.
    al supplente, originariamente in servizio fino all’ultimo giorno delle lezioni, deve essere riconosciuto giuridicamente ed economicamente l’intero periodo delle vacanze fino alla successiva assenza del titolare.

CASO 3

IL TITOLARE È ASSENTE FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI LEZIONE DA ALMENO 7 GG. PER ORA HA PRODOTTO CERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE DI ASSENZA FINO, AD ESEMPIO, AL 2 GENNAIO. LA SCUOLA AL MOMENTO NON SA SE IL TITOLARE PRODURRÀ ULTERIORE ASSENZA

In questo caso la supplenza dovrà avere (per il momento) termine fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze.

I casi potranno poi essere tre:
1. il 3 gennaio il titolare non proroga l’assenza ma comunque si assenterà a partire dalla ripresa delle lezioni: al supplente deve essere solo confermato il contratto dal giorno della ripresa delle lezioni senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (si applica l’art. 7/5 del DM 131/07).
2. il 3 gennaio il titolare proroga l’assenza per almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni: il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dall’ultimo giorno delle lezioni fino alla data ultima di assenza del titolare con conseguente riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze (si applica in questo caso l’art. 40/3 CCNL 2007).
N.B. La nota MIUR  13650 del 18/12/2013 ha infatti precisato che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame
3. Il titolare dal 3 gennaio non produce più alcuna certificazione (o la produce ma solo fino al giorno prima della ripresa delle lezioni) e rientra in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni: il contratto del supplente si ferma all’ultimo giorno delle lezioni prima delle vacanze e non viene ovviamente più prorogato o confermato.

PER I CASI 2 E 3

NON ASSUME RILIEVO LA TIPOLOGIA DI ASSENZA DEL TITOLARE, PER ESEMPIO UN PRIMO PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA E UNO O PIÙ PERIODI DI ASSENZA IMPUTATI AD ALTRO CONGEDO/ASSENZA

Ai fini dell’applicazione dell’art 40/3 del CCNL/2007 e del relativo pagamento delle vacanze al supplente rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle circostanze previste dalla norma stessa, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg. prima a d almeno 7 gg. dopo).

PER TUTTI I CASI
IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E LA CONSEGUENTE CONFERMA DEL SUPPLENTE È UTILE AL CONTEGGIO DEI 90/150 GG. DI ASSENZA PER L’EVENTUALE APPLICAZIONE DELL’ART. 37 DEL CCNL/2007

L’art. 37 del CCNL/2007 dispone che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

Ciò significa che anche se non avviene di fatto il pagamento del periodo delle vacanze al supplente perché il titolare non copre tale periodo con certificati/assenze, tutto il periodo della sospensione delle lezioni rientra ugualmente nel conteggio dei giorni (150/90) utili ai fini della continuità didattica per l’applicazione dell’art 37.

COME CONSIDERARE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI AL TITOLARE CHE SI ASSENTA FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI LEZIONE E RIPRENDE NUOVAMENTE LA STESSA O DIVERSA TIPOLOGIA DI ASSENZA IL PRIMO GIORNO DI RIPRESA DELLE LEZIONI.

Secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, solo le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza (ricondotte inoltre alla stessa tipologia) vengono anch’esse considerate come assenza. Questo perché tra i due periodi non c’è stato effettiva ripresa del servizio.
Tale computo è infatti previsto dalla normativa che riguarda i congedi parentali o la malattia del bambino (art 12/6 CCNL/2007), l’assenza per malattia (Ragioneria Generale dello Stato, nota n. 101446 del 17/07/1997, n. 108127 del 15/6/1999 e n. 126427 del 16 gennaio 2009), il congedo biennale (circolari INPS e Funzione Pubblica) e così via.

Pertanto tutte le norme o le circolari esplicative in argomento dispongono il computo dei giorni festivi quando questi intercorrono tra un’assenza e un’altra senza che il dipendente sia rientrato in servizio.

Diverso dovrebbe essere il caso della sospensione delle lezioni.

Si tratta, per fare un esempio, dell’assenza di un docente per malattia fino all’ultimo giorno di lezione e della ripresa dell’assenza, per malattia o diverso congedo (es. congedo parentale), dal primo giorno di ripresa delle lezioni, senza però produrre alcuna certificazione/assenza per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

Il punto in questione ovvero su come considerare il periodo della sospensione delle lezioni (assenza d’ufficio?) è stato oggetto in questi anni di interpretazioni non univoche da parte di dirigenti e delle Ragionerie provinciali.

Questo perché quando parliamo delle vacanze (soprattutto Natale e Pasqua) non ci riferisce a dei periodi “festivi”, ma di sola sospensione delle attività, ovvero periodi in cui il docente è comunque ritenuto in “servizio” (a differenza per esempio della domenica o del giorno “festivo”) e in teoria potrebbe essere occupato se sono state deliberate delle attività.

Nel 2013 su tale punto ha preso una posizione chiara la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO VERCELLI/BIELLA con nota Prot. 11195/24-09-2013 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche delle Provincie di Vercelli e Biella la quale ha disposto che

“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”

Pertanto, stante a tale nota non sarebbe legittima la richiesta del Dirigente di far per forza presenziare a scuola il docente il primo giorno di sospensione delle lezioni, ai fini di una ripresa del servizio, in assenza di attività di insegnamento o di altre attività deliberate ad inizio anno ovvero funzionali all’insegnamento. Ma basterebbe, stando sempre alla nota, anche una dichiarazione da inviare alla scuola in cui il docente dichiari la volontà di interrompere il congedo e quindi da quel momento è ritenuto di fatto in servizio.

Ciò implicherebbe che un’eventuale nuova assenza a partire dalla ripresa delle lezioni, per stessa o diversa tipologia rispetto alla precedente, ripartirebbe da capo e non va sommata alla precedente.

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Supplenze e vacanze di Natale: pagamento, proroga o conferma ultima modifica: 2018-12-10T09:21:59+01:00 da
Gilda Venezia

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