La questione relativa alla trasparenza e alla pubblicità degli atti di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito di cui all’art.1 comma 127 della Legge 107 del 2015 è ancora in ambito scolastico una delle tematiche più controverse e dibattute, tale da aver dato luogo a comportamenti non sempre univoci e poco rispettosi della normativa di settore che risulta essere al contrario abbastanza chiara sull’argomento e facilmente applicabile.
Le interferenze prodotte da due sentenze, emesse rispettivamente dal Tar del Veneto e dal Tar del Lazio, hanno contribuito a rendere ancora più torbida la condotta di taluni dirigenti scolastici, determinando o atteggiamenti taciti di rifiuto nel rendere pubblici dati e informazioni soggetti comunque a pubblicazione, perché espressamente previsti dalla normativa vigente, o di diniego di accesso agli atti, accesso esperito dagli interessati ai sensi della Legge 241 del 1990 ovvero ai sensi dell’art.5 del Decreto Legislativo n.33 del 2013 rubricato “Accesso civico a dati e documenti”.
Dalla disamina delle due sentenze sopracitate emergono due diversi profili interpretativi, legati ai due distinte situazioni:
Dinnanzi a questi due pronunciamenti, i quali richiamano due diversi dispositivi normativi, l’accesso civico e l’accesso ai documenti amministrativi, occorre fare chiarezza perché è consuetudine che le Amministrazioni scolastiche si trincerino dietro la famigerata garanzia del diritto alla riservatezza dei controinteressati.
L’accesso ai nominativi e a tutto quanto sia connesso con l’attribuzione del bonus non equivale a pubblicazione e lo stesso accesso quando accordato previa informativa ai controinteressati non viola alcuna norma di legge.
Il principio della salvaguardia del diritto alla riservatezza va graduato non potendosi risolvere esclusivamente in un rifiuto.
E’ utile ricordare che la Legge 241 del 1990 stabilisce al comma 1 dell’articolo 24 i documenti esclusi dal diritto di accesso mentre al comma 2, rinvia alle singole pubbliche amministrazioni il compito di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. Il risultato di detta prescrizione è stato fornito dal D.M. n.60 del 10/01/1996 Regolamento recante norme per l’esclusione dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 , e dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
L’art.2 di suddetto decreto 60 indica le seguenti categorie di documenti sottratte all’accesso:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa, dall’amministrazione per le procedure stesse;
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della procura generale e delle procure regionali presso la Corte dei conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile o amministrativa;
f) relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti nei confronti dei soggetti suindicati, nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alla autorità giudiziaria.
La richiesta di accesso ai nominativi dei docenti che hanno ricevuto il bonus di merito pur trattandosi di dato personale non reca alcun pregiudizio concreto ai controinteressati, ma trova al contrario un bilanciamento nella salvaguardia di un interesse diretto, concreto e attuale, di tutti i docenti che sono stati esclusi dall’assegnazione, prefigurandosi tale richiesta di accesso anche come possibilità, oltre all’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista appunto dell’art.20 Decreto Legislativo n.33 del 2013, di portare a conoscenza degli interessati la procedura di assegnazione del bonus cui hanno legittimamente partecipato. Ricordiamo che il comma 2 dell’art.22 della Legge 241 del 1990 stabilisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
Tra l’altro anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un suo parere del 13 luglio scorso (DICA 0015182 P-4.8.1.8.3), ha riconosciuto il diritto di ogni docente di accedere all’intera documentazione relativa all’assegnazione del “bonus”; secondo la Presidenza del Consiglio, chi richiede atti relativi a una procedura alla quale ha partecipato vanta “un interesse all’accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90″.
L’accesso civico di cui all’art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013 prevede la possibilità di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis, proprio nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Tale dispositivo ha in questa caso la funzione di richiamare l’Amministrazione inadempiente alla pubblicazione dei criteri e dei dati relativi alla valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio di cui all’art.20 dello stesso decreto.
Difatti su questo punto molti dirigenti scolastici sono inadempienti e la loro condotta viene ad urtare con le disposizioni del D.Lgs. n.33 del 2013.
L’art.20 del D.Lgs. n.33 del 2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, mentre dalla Delibera CIVIT n.50 del 2013 è ricavabile la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione vigenti, sostituita di recente dall’allegato alle Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione contenute nel D.Lgs. n.33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016 (Delibera ANAC 1310 del 28/12/2016).
Nelle Sezioni Amministrazioni trasparenti dei siti istituzionali delle scuola, nella sottosezione performance, vanno pubblicati perciò tutti i dati previsti dall’art.20 del D.Lgs. n.33 del 2013 ovvero:
Non dimenticando di rispettare le disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n.33 del 2013 riguardanti la decorrenza e la durata della pubblicazione e di indicare nella stessa Sezione Amministrazione trasparente, alla voce “Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le eventuali richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo (si vedano le Linee guida già sopra citate alla pag.26) giacché queste informazioni il più delle volte sono omesse.
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