A chi tocca la sede associata in altro comune?

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Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  24.2.2017

– Con i codici unici degli istituti d’istruzione superiore e degli istituti comprensivi con sedi ubicate in comuni diversi, cambiano le norme sulla mobilità.

La domanda che ci viene posta è: “A chi tocca la sede associata in altro comune?”. Fino all’anno in corso le sedi associate in comuni differenti avevano codici meccanografici distinti dalla sede principale, e per avere una sezione associata bisognava farne richiesta di mobilità esprimendo il codice specifico,  per l’anno scolastico 2017/2018 i codici meccanografici saranno unici anche per la tipologia di scuole come gli Istituti d’Istruzione Superiore o gli Istituti Comprensivi che raggruppano scuole in comuni diversi, per cui la domanda di mobilità su scuola sarà richiesta per l’intero Istituto compresa la sede associata. Questo comporterà il problema di chi dovrà essere assegnato alla sezione associata in comune diverso dalla sede centrale.

A risolvere il problema di chi dovrà essere il prescelto per andare nella sede associata, se non ci dovesse essere nessun docente volontario a richiedere espressamente tale sede, sarà la contrattazione d’Istituto tra Ds e Rsu della scuola. Infatti il comma 7 dell’art.3 del CCNI mobilità 2017/2018 dispone che, in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15, venga previsto di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, istituendo per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2017/18. Ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Questo significa che i posti vacanti e disponibili in una sezione associata di un comune diverso da quello in cui ha sede la scuola, debbano essere assegnati soltanto ai docenti che chiedono mobilità e non a chi è già titolare nella scuola. 

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A chi tocca la sede associata in altro comune? ultima modifica: 2017-02-25T06:14:24+01:00 da
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