Insegnanti

A.s. 2019/2020: la non ammissione alla classe successiva è illegittima, salvo che in sole due ipotesi

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 18.8.2020.

L’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, adottata in attuazione del D.L n. 22/2020, “concernente la valutazione finale degli alunni per l‘anno scolastico (a.s.) 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” ha previsto, per l’a.s. appena conclusosi, l’ammissione degli alunni di scuola secondaria anche ove questi non abbiano conseguito votazioni non inferiori ai sei decimi per ciascuna disciplina. Per tali alunni, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI) per garantire loro il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. La non ammissione è prevista in sole due ipotesi che non possono essere ampliate a discrezione dell’amministrazione scolastica.

Questo è quanto ha stabilito il Tar della Lombardia, con sentenza n. 604 del 31 luglio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti sono genitori dell’alunno minore frequentante la scuola secondaria. È accaduto che il loro figlio, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, non è stato ammesso alla classe successiva. Essi, pur non contestando le valutazioni negative conseguite dal figlio in alcune materie, impugnano la decisione di non ammissione assunta all’unanimità dal collegio dei docenti in sede di scrutinio finale. E ciò in considerazione del fatto che, a loro avviso, si tratta di una decisione che viola la specifica e derogatoria normativa introdotta a livello nazionale dal D.L. n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, in conseguenza alla «sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, sostituite dalla Didattica A Distanza (cd. DAD)».

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, occorre esaminare il D.p.r. n. 122/2009, art. 4, commi 5 e 6. Secondo questa disposizione:

  • «sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi […] e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
  • nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Solo a conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico».
Tale disciplina, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha subito una deroga. In buona sostanza, l’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, adottata in attuazione del D.L n. 22/2020 “concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, ha disposto, per le scuole secondarie, l’ammissione alle classe successive anche di quegli alunni che non hanno conseguito le votazioni di sei decimi in più materie. Per questi alunni, la normativa in questione ha previsto, inoltre, un piano personalizzato di apprendimento predisposto dal consiglio di classe al fine di poter consentire loro il recupero. La non ammissione è stata limitata a solo due casi, ossia:
  • nell’ipotesi in cui i docenti del consiglio di classe non hanno alcun elemento valutativo relativo all’alunno, a causa della sua mancata partecipazione alle attività didattiche, «perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico»;
  • «nel caso di provvedimento di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti».

L’amministrazione scolastica non può prevedere ulteriori ipotesi di non ammissione, rispetto alle due su enunciate, in quanto, in caso contrario, la relativa previsione sarebbe illegittimamente derogatoria per i soli studenti di quell’Istituto e contrastante con quella generale. Orbene, il caso di specie, a parere del Tar, non rientra in quelli per cui operano le deroghe suddette atteso che il figlio dei ricorrenti ha solo conseguito delle insufficienze in alcune materie. Ne consegue che egli avrebbe dovuto essere ammesso alla classe successiva con un PAI personalizzato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.

A.s. 2019/2020: la non ammissione alla classe successiva è illegittima, salvo che in sole due ipotesi ultima modifica: 2020-08-19T06:41:38+02:00 da
Gilda Venezia

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