di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 18.8.2020.
L’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, adottata in attuazione del D.L n. 22/2020, “concernente la valutazione finale degli alunni per l‘anno scolastico (a.s.) 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” ha previsto, per l’a.s. appena conclusosi, l’ammissione degli alunni di scuola secondaria anche ove questi non abbiano conseguito votazioni non inferiori ai sei decimi per ciascuna disciplina. Per tali alunni, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI) per garantire loro il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. La non ammissione è prevista in sole due ipotesi che non possono essere ampliate a discrezione dell’amministrazione scolastica.
Questo è quanto ha stabilito il Tar della Lombardia, con sentenza n. 604 del 31 luglio 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi.
I ricorrenti sono genitori dell’alunno minore frequentante la scuola secondaria. È accaduto che il loro figlio, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, non è stato ammesso alla classe successiva. Essi, pur non contestando le valutazioni negative conseguite dal figlio in alcune materie, impugnano la decisione di non ammissione assunta all’unanimità dal collegio dei docenti in sede di scrutinio finale. E ciò in considerazione del fatto che, a loro avviso, si tratta di una decisione che viola la specifica e derogatoria normativa introdotta a livello nazionale dal D.L. n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, in conseguenza alla «sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, sostituite dalla Didattica A Distanza (cd. DAD)».
Così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.
Innanzitutto, occorre esaminare il D.p.r. n. 122/2009, art. 4, commi 5 e 6. Secondo questa disposizione:
L’amministrazione scolastica non può prevedere ulteriori ipotesi di non ammissione, rispetto alle due su enunciate, in quanto, in caso contrario, la relativa previsione sarebbe illegittimamente derogatoria per i soli studenti di quell’Istituto e contrastante con quella generale. Orbene, il caso di specie, a parere del Tar, non rientra in quelli per cui operano le deroghe suddette atteso che il figlio dei ricorrenti ha solo conseguito delle insufficienze in alcune materie. Ne consegue che egli avrebbe dovuto essere ammesso alla classe successiva con un PAI personalizzato.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.
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