di Nino Sabella,
Il docente che abbandona una supplenza da GaE/GPS non potrà ottenere incarichi al 30/06 e al 31/08 ma solo supplenza brevi.
Abbandono servizio
La sanzione per l’abbandono del servizio prestato su una supplenza conferita da GaE e GPS è indicata nell’articolo 14, comma 1 – lettera b), dell’OM 88/24, ove leggiamo quanto segue:
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
…
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Dunque, chi abbandona il servizio non potrà ottenere, per il biennio di vigenza delle graduatorie e per tutte le classi di concorso/posto cui ha titolo, supplenze di cui all’art. 2/5 lettera a) e b) dell’OM succitata da GaE/GPS e da GI. Quali sono tali supplenze? Sono quelle al 31/08 e al 30/06:
5. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
In definitiva l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 (sino al termine della attività didattiche) e al 31/08 (supplenze annuali), da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime;
Potranno essere invece accettare le supplenze brevi dalle GI. Infatti, nell’art. 14/1, lettera b), vengono citate soltanto le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, cui si applica la sanzione.
Quesito
Mi sono dimessa da gps prima fascia il 7/1/25 primaria sostegno con incarico al 30/6 per motivi personali ,convinta come che potevo accettare supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto sia quest’anno che il prossimo anno invece mi sono trovata ad accettare una supplenza oggi posto comune infanzia e mi è stato detto che non potrò lavorare anche per supplenze d’istituto sia quest’anno che il prossimo. Sono perplessa , loro mi hanno parlato di un articolo 14 che parla di rinuncia a un incarico ma non è chiaro … Spero che nn sia vero di potere almeno lavorare il prossimo anno con quelle d’istituto per infanzia primaria posto comune e sostegno infanzia o primaria
Come sopra riportato, la lettrice per il biennio di vigenza delle GPS (quindi per l’a.s. 25/26, ultimo di vigenza delle predette graduatorie) non potrà ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto né da GPS né da GI, in caso di esaurimento delle GPS, nella scuola dell’infanzia e primaria (dal quesito sembra che sia inserita solo in tali GPS) posto comune e sostegno. La lettrice potrà invece ottenere supplenze brevi dalle GI (che possono giungere sino al termine delle lezioni) in quanto, come sopra illustrato, la sanzione di cui all’art. 14/1, lettera b), dell’OM 88/24 riguarda solo le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
.
.
.
.
.
.
.
Abbandono incarico GPS al 30 giugno: si potranno ottenere solo supplenze brevi ultima modifica: 2025-05-15T16:27:54+02:00 da