Categorie: SentenzeSupplenti

Abilitazione in Romania, la svolta del Consiglio di Stato

di Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 28.2.2020

– Sembra giunto il momento della svolta per centinaia di docenti che, negli ultimi anni, si erano avventurati sino in Romania pur di conseguire la tanto agognata abilitazione all’insegnamento o il prezioso titolo di specializzazione su sostegno, a fronte dell’impossibilità, o comunque dell’estrema difficoltà, di conseguire detti titoli in Italia.

Una volta conseguiti i titoli rumeni, i docenti avevano richiesto il riconoscimento degli stessi al Ministero dell’istruzione italiano, per poter insegnare nel nostro Paese.

Tuttavia il Miur aveva tenuto in stand by le richieste, anche per parecchi mesi, al punto da essere più volte condannato dal Giudice amministrativo per il “silenzio” opposto alle domande di riconoscimento dei titoli.

Una svolta si era avuta con la pubblicazione della nota del 2 aprile 2019 prot. n.5636, con la quale il Ministero dell’Istruzione aveva rappresentato che tutte le richieste di equipollenza del titolo di abilitazione all’insegnamento e del titolo di specializzazione di sostegno conseguiti in Romania (Programului de studii prichopedagogice, Nivel I e Nivel II) dovevano ritenersi respinte.
In sostanza, il Ministero aveva reso un generalizzato – e vincolante per la stessa amministrazione – parere negativo in ordine alla equipollenza di detti titoli con i corrispondenti titoli italiani e, quindi, per la validità degli stessi ai fini dell’esercizio della professione docente nel nostro ordinamento, e sulla scorta di questa netta presa di posizione erano stati emessi i primi provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento della validità dei titoli di abilitazione e di sostegno rumeni.

Naturalmente non si sono fatti attendere i ricorsi avverso la predetta nota ministeriale nonché avverso i provvedimenti di rigetto delle singole istanze che, tuttavia, salvo qualche apertura su casi specifici, il Tar Lazio in primo grado aveva respinto.
Con sentenza n.1198 depositata lo scorso 17 febbraio, il Consiglio di Stato ha però ribaltato la situazione in quanto, riformando la sentenza del Tar, i Giudici di Palazzo Spada hanno annullato la nota ministeriale del 2 aprile.

Nella motivazione della sentenza, si legge che le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
Secondo il Consiglio di Stato, alla luce della giurisprudenza comunitaria, il Ministero dell’Istruzione deve quindi limitarsi unicamente alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

Alla luce della sentenza in commento, e dell’intervenuto annullamento della nota Miur del 2.04.2019, si aprono quindi nuovi scenari per tutti i ricorsi ancora pendenti, proposti avverso il diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione e di sostegno conseguiti in Romania.

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Abilitazione in Romania, la svolta del Consiglio di Stato ultima modifica: 2020-02-28T13:43:24+01:00 da
Gilda Venezia

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