Abolizione chiamata diretta: DDL Pittoni, possibile la titolarità su sede di assegnazione provvisoria?

Professionisti_logo1di Anna Chiara, Professionisti Scuola Network, 20.9.2018

– E’ stato reso noto il testo del disegno di legge a firma del senatore Pittoni, in discussione in Commissione al Senato, che intende abolire definitivamente la chiamata diretta prevista dalla legge 107 sia per le operazioni future di mobilità e immissioni in ruolo e che restituirà la titolarità su scuola ai docenti già assunti che hanno attualmente la titolarità su ambito territoriale.

Ricordiamo che durante l’estate, era stato raggiunto l’accordo con le OO.SS. del comparto per evitare la procedura della chiamata diretta allo scopo di rendere più razionali e spedite le operazioni relative all’apertura dell’anno scolastico. Ora con questo disegno di legge le intenzioni diventano concrete e operative in modo definitivo.

Ma si sa che non tutte le ciambelle escono con il buco. Anzi, per fare delle ottime ciambelle, sono necessari provetti maestri pasticcieri che conoscano molto bene sia le materie prime sia le tecniche di cottura, oltre che saper leggere le ricette.

Evidentemente, coloro che hanno redatto il disegno di legge non hanno una grande dimestichezza con la complessa organizzazione legislativa che riguarda il mondo della scuola. Infatti, il ddl contiene un paragrafo che ha scatenato una ridda di dubbi, ipotesi e speranze che alla lunga potrebbero creare non pochi problemi.

Ma andiamo per gradi.

Il disegno di legge apporta modifiche al testo della legge 107, in particolare ai commi 66 e 68, e abroga tout court i commi relativi alla chiamata diretta. Fin qui, niente di particolare.

Ecco come risulterà il testo della legge, una volta applicate le modifiche:

107 modifica Pittoni

Tutto chiaro? Tutto a posto? Non proprio. Andiamo a leggere con attenzione il comma 73 bis, introdotto nuovo di zecca dal ddl:

“Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all’ambito territoriale medesimo, in cui presta servizio su posto dell’organico dell’autonomia” Evviva!!! Esultano gli insegnanti che non dormivano la notte sentendosi “precari di ruolo” per colpa del famigerato incarico triennale su scuola toccato a chi era titolare su ambito: grazie a questo comma, si diventa automaticamente titolari sulla scuola in cui si ha incarico triennale. Perfetto. O no?

Leggiamo il secondo capoverso dello stesso comma

“Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui ha prestato servizio o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge”

A questo punto, i docenti incaricati triennali che non prestano servizio nella scuola di incarico (quella dell’ambito di cui sono titolari) ma che si trovano in assegnazione provvisoria (strappata con le unghie e i denti per un anno per poterci avvicinare a casa, soprattutto per chi si trova a centinaia di km di distanza) hanno un vero e proprio sussulto di gioia immensa. Perché? Perché stando alla lettera di questo capoverso, verrebbe data loro d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui hanno prestato servizio, che è quella appunto di assegnazione provvisoria.

Possibile??? E’ davvero accaduto il miracolo??

A chi conosce davvero i meccanismi della mobilità dei docenti, qualche dubbio viene. I posti di assegnazione provvisoria sono posti in organico di fatto (ovvero che si rendono disponibili di anno in anno per esigenze temporanee di organizzazione scolastico) oppure sono posti in organico di diritto che hanno un legittimo titolare che per quell’anno non presta servizio in quella sede per diversi motivi (aspettativa, congedo, motivi di studio, ecc…). Quindi sono posti che per loro natura o non hanno un titolare (perché l’anno successivo potrebbero scomparire) o ce l’hanno già ( e in quel caso non possono essere “condivisi” con altro titolare).

Potrebbe in effetti trattarsi di un semplice refuso. Forse invece della O disgiuntiva “’ultima sede in cui ha prestato servizio o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale” c’era in origine una E che qualche diavoletto tipografico ha trasformato, cambiando totalmente il senso del comma. Oppure no? Ma se davvero ci fosse l’intenzione di dare ai docenti la titolarità sulla sede di servizio che hanno ottenuto con l’assegnazione provvisoria, che cosa direbbero i legittimi titolari di quel posto? E gli uffici scolastici che si vedono incrementati gli organici di diritto come per magia? E cosa succede ai posti di organico di diritto lasciati da chi ha avuto assegnazione provvisoria e magari coperti da supplenza? Il supplente entra di ruolo anche qui per magia?

Siamo al paradosso. O forse no.

Il problema resta. Per tornare alle ciambelle iniziali, se non si ha piena padronanza degli strumenti, delle tecniche e della materia, si rischia di fare dei pasticci. Grossi, grossissimi. E sulla pelle di migliaia di insegnanti.

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Abolizione chiamata diretta: DDL Pittoni, possibile la titolarità su sede di assegnazione provvisoria? ultima modifica: 2018-09-21T05:18:37+02:00 da
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