Accesso agli atti, bisogna concederlo anche se il richiedente possiede già documentazione?

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 16.4.2021.

Gilda Venezia

Ennesima sentenza del TAR del Lazio che in materia di contenzioso in ambito scolastico riconosce il principio oramai  ben consolidato della conoscibilità degli atti e della trasparenza amministrativa a favore del richiedente gli atti in possesso della scuola, purchè chiaramente l’istanza di accesso sia conforme alla normativa vigente.

Il fatto

Il caso trattato dal TAR del Lazio con sentenza del 12 marzo 2021 numero 3078/21 riguarda una controversia inerente la fondatezza, o meno, della pretesa di parte ricorrente, di prendere visione e di estrarre copia degli atti posti a fondamento dall’istituto scolastico per la risoluzione del contratto, la sostituzione dei docenti già designati per la fornitura del servizio e per l’asserito mancato pagamento delle prestazioni già effettuate e debitamente fatturate. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e con rapporto redatto dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico in epigrafe ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo che la richiesta di accesso, così come formulata dalla ricorrente, sarebbe così generica da rendere impossibile la verifica di quali siano i documenti di suo interesse; i documenti chiesti sarebbero comunque già in possesso della ricorrente, tenuto conto che sono stati trasmessi in occasione della corrispondenza via e-mail intercorsa tra la stessa e l’istituzione scolastica.

Illegittimo negare l’accesso agli atti in violazione del principio di trasparenza

“L’azione dell’Amministrazione risulta pertanto essere illegittima dal momento in cui non consente alla ricorrente, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza, di avere contezza del contenuto di tali fascicoli, non venendo in rilievo nessuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso (art. 24, l. n. 241/90). Ciò nella considerazione che l’istanza formulata non pare certo potersi ricondurre alla fattispecie contemplata dall’art. 24, co. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, non essendo la stessa protesa ad effettuare un controllo generalizzato ed indiscriminato sull’operato della p.a., quanto piuttosto a conoscere interamente la documentazione relativa a procedimenti di precipua pertinenza della parte ricorrente, al fine di tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti e discendenti dal rapporto contrattuale instaurato con l’Amministrazione”.

Le scuole devono garantire la conoscibilità degli atti

Ciò che il Collegio ha ritenuto come rilevante ai fini del giudizio in questione è che il privato ha formulato la sua istanza, come precisato in memoria ed in sede di udienza, “al fine di conoscere l’esatta consistenza dei summenzionati fascicoli, non potendo ex ante conoscere l’esatto contenuto degli stessi. Il principio di trasparenza, oggi declinato non solo, e non tanto, nell’istituto dell’accesso agli atti contenuto nella legge n. 241/90, ma anche nell’accesso civico e nel c.d. “F.O.I.A.” (cfr. d. lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 97/2016), mira proprio a rendere conoscibili gli atti detenuti dalle amministrazioni, prevedendo delle eccezioni tassative che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Ciò significa che l’odierna società ricorrente deve vedere soddisfatto il proprio interesse a prendere visione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi che la riguardano, restando libera, qualora ritenuto opportuno, di non domandare la copia degli atti ivi contenuti, laddove, ad esempio e come sostenuto dall’Amministrazione, gli stessi dovessero essere già tutti in suo possesso”.

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Accesso agli atti, bisogna concederlo anche se il richiedente possiede già documentazione? ultima modifica: 2021-04-16T07:44:57+02:00 da

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