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Ai presidi la scelta: ammessa la nomina di supplenti brevi

di Claudio Tucci e Laura Virli, Il Sole 24 Ore, 17.3.2020

– Devono essere i presidi, senza più sentire il collegio docenti, ad attivare modalità di didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione delle lezioni e, se serve, possono anche nominare dei supplenti brevi. Gli insegnanti andranno comunque coinvolti, perché, Codice civile alla mano – sostengono i sindacati – in caso di stop all’attività didattica, non scatterebbe, in automatico, l’obbligo della prestazione (neppure 4.0). Bisogna poi trovare il modo anche per “acchiappare” l’interesse dei ragazzi. Fermo restando che la sospensione delle lezioni non comporta la perdita dell’anno scolastico, che resta valido anche se non si raggiungono i 200 giorni previsti dalla legge.

I provvedimenti di emergenza

Venuta alla ribalta, in periodo di stop alle lezioni, la didattica digitale è in Italia “materia giovane” ancora in cerca di una regolamentazione normativa chiara e cogente. Ad accendere un faro su questi aspetti sono stati gli ultimi provvedimenti del governo Conte con i quali si è prevista la chiusura delle scuole (nella cosiddetta zona rossa) e la sospensione delle attività didattiche (nel resto d’Italia).

Nel primo Dpcm, datato 25 febbraio, si leggeva che i dirigenti scolastici potevano attivare, di concerto con gli organi collegiali e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza. Nel successivo Dpcm del 4 marzo, all’articolo 1 comma 1, lettera g) si corregge il tiro: «I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Scompare, quindi, l’obbligo di sentire gli organi collegiali, perché in questo momento è necessario evitare lo svolgimento di riunioni pomeridiane affollate. Disposizioni ribadite nella circolare del 6 marzo che invita a «favorire», ove sia possibile, «il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza». Specificando che «le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti». Con una precisazione ulteriore arrivata l’8 marzo: se necessario i presidi potranno ricorrere a supplenze brevi anche per la didattica a distanza.

Diritti e doveri nell’e-learning

Per quanto riguarda i docenti, nel Ccnl non si accenna minimamente alla didattica a distanza. Anzi, secondo il nuovo contratto scuola (articolo 22), sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica ed educativa, i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Non esiste, pertanto, una normativa specifica e quindi, a parte qualche scuola virtuosa, si naviga un po’ alla cieca.

A oggi, secondo le interpretazioni sindacali, gli insegnanti non sarebbero tenuti a fare didattica a distanza; e non è chiaro neppure se le eventuali assenze degli studenti vadano giustificate.

I Dpcm del governo cercano di surrogare alla mancanza di normativa sul tema, anche se col Piano Nazionale Scuola Digitale (Dm n. 851/2015) in questi anni molteplici sono state le azioni formative avviate sul tema. L’argomento non è semplice. E ci sono anche delle criticità. Intanto, non tutte le fasce di età possono facilmente essere coinvolte. Si pensi ai bambini di infanzia e primaria che non hanno ancora potuto sviluppare delle competenze digitali. Inoltre, per assicurarsi la cooperazione attiva degli alunni è necessario l’aiuto di un adulto da casa. Altra considerazione il fatto che è necessario avere a casa una connessione in banda larga o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. In aggiunta a questo, è evidente che non tutte le materie si possono fare a distanza; non sempre i laboratori pratici di un istituto tecnico possono essere svolti con modalità virtuale. E molte attività di scuola-lavoro da svolgere in azienda devono essere interrotte. Un problema in più visto – salvo modifiche normative di emergenza – che esiste un monte ore minimo per l’ammissione agli esami di Stato.

Gli istituti, come detto, si stanno al momento muovendo in ordine sparso. Ci sono però alcuni accorgimenti da adottare. I dirigenti scolastici ed il personale docente devono porre in essere la didattica a distanza valutando, nel quadro applicativo del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), definito a livello di singolo istituto, le implicazioni che derivano dallo scambio massivo di informazioni. Sarà importante, poi, che la proposta didattica a distanza sia il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, evitando confusione o improduttivo sovraccarico. È bene, inoltre, che la stessa sia diffusa assicurandosi la possibilità di ricevimento da parte degli alunni e delle famiglie a cui si rivolge. Utile a questo scopo, ad esempio, è l’utilizzo del sito della scuola, del registro elettronico oppure di piattaforme online eventualmente già precedentemente attivate.

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Ai presidi la scelta: ammessa la nomina di supplenti brevi ultima modifica: 2020-03-17T06:11:01+01:00 da
Gilda Venezia

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