di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 12.3.2025.
Corretto dal MIM per un refuso riferito alle indicazioni per le precedenze per assistenza: cosa deve fare chi ha già compilato la domanda? Ecco cosa cambia
Da questa settimana, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio e la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2025/26, è possibile inviare la domanda di mobilità.
In un primo momento sul sito del MIM era stato pubblicato un allegato G che non definiva una evidente distinzione tra la deroga di uno stato di disabilità del docente e quello di assistenza del docente nei confronti di un familiare. In buona sostanza l’art.21 e l’art.33 comma 6, riferito allo stato di disabilità del docente, in cui veniva richiesta la residenza del comune, propria del docente in stato di disabilità, si mischiava con l’art.33 comma 5, riferito allo stato di disabilità di un familiare da assistere da parte del docente, dove sarebbe dovuto esserci la residenza del familiare da assistere. Ecco come era un estratto dell’Allegato G, nei primi giorni di compilazione della domanda.

Refuso risolto e nuovo Allegato G
Da qualche ora il MIM ha risolto il refuso dell’Allegato G per la richiesta di deroga al vincolo della mobilità, pubblicando questo nuovo documento:
9-ALLEGATO-G-Dichiarazione-docenti-beneficiari-deroghe-2

Ma cosa deve fare chi già compilato la domanda inserendo l’allegato G?
“Nel primo allegato, ora corretto, si chiedeva la residenza del docente, invece vale quella dell’assistito. Chi ha già presentato istanza con l’allegato G e si trovava in questa ambiguità può annullare la domanda, inserire l’allegato G corretto, già presente nel sito del Mim”.
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Allegato G mobilità 2025, refuso del Mim: cosa cambia ultima modifica: 2025-03-13T04:40:21+01:00 da