Alunno promosso se la bocciatura manca di «motivazione personalizzata»

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 22.1.2021.

Gilda Venezia

L’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo costituisce la regola generale derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare ovvero si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell’alunno dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ebbene come chiarito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza 638/2021, in tale ultima ipotesi affinché il consiglio di classe, nell’esercizio della propria «discrezionalità tecnica», possa legittimamente rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una decisione corredata da «motivazione dedicata», dovendo indicarsi le ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo.

Le “strategie” della scuola nel corso e a fine anno

In merito assume rilevanza la disciplina che impone all’istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomiaorganizzativa e didattica, di attivare specifiche “strategie” per il miglioramento dei livelli di apprendimento, una volta rilevate, all’esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni, carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più materie.

A ben analizzare necessitano dunque non soltanto valutazioni periodiche in corso di anno scolastico, ma anche valutazioni finali. Ciò evidenzia la necessità che l’istituto scolastico attivi i percorsi di recupero, una volta accertata una carenza nell’acquisizione dei livelli di apprendimento riferita al singolo studente, non soltanto nel corso dell’anno scolastico, all’esito della valutazione periodica negativa riportata dall’alunno, ma anche successivamente, tenendo conto della valutazione finale negativa all’uopo espressa.

La (sola) valutazione finale negativa “non giustifica” la bocciatura

La valutazione finale anche ove negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva.

In altre parole occorre in ogni caso verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall’alunno successivamente, mediante “manovre didattiche” da attivare allo scopo. Dal che soltanto qualora tale verifica si concluda negativamente, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva.

Come motivare la bocciatura? Ecco il “vademecum” del Consiglio di Stato

In ogni caso – si badi – pena illegittimità degli atti, la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, necessita di una adeguata motivazione che dia conto in particolare: delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate, in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento; dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento dell’istituto scolastico, anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa.

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Alunno promosso se la bocciatura manca di «motivazione personalizzata» ultima modifica: 2021-01-22T06:17:09+01:00 da
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