Analisi del vademecum per la scuola a prova di privacy

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di Giuseppe Mariani, EdiSES, 10.11.2016

– Ecco, punto per punto, cosa contiene il documento emanato dal Garante per la privacy –

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Lo scorso 7 novembre il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il Vademecum per la Scuola a prova di privacy.
È l’ultimo dei numerosi interventi che negli ultimi otto anni hanno avuto a tema il trattamento dei dati personali in ambito scolastico.

Oltre alle Linee guida, pubblicate il 2 marzo 2011 e aggiornate il 15 maggio 2014, il Garante ha fornito alle scuole istruzioni mirate anche tramite due precedenti pubblicazioni: La privacy tra i banchi di scuola (2010) e La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” (2012).

Chiediamoci anzitutto: chi è il Garante?

La figura del Garante per la protezione dei dati personali è stata istituita con legge n. 675/1995 (art. 30). Il Garante è, in realtà, un organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato, scelti tra persone esperte di diritto e di informatica che assicurano piena indipendenza. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità; durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta.

Attualmente essi sono: Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (vice Presidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Gli argomenti dell’articolo

  • Struttura del Vademecum per la Scuola a prova di privacy
  • Iscrizione a scuole e asili
  • Temi in classe
  • Voti ed esami
  • Comunicazioni scolastiche
  • Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
  • Gestione del servizio mensa
  • Dalla scuola al lavoro
  • Curriculum e identità digitale dello studente
  • Utilizzo delle nuove tecnologie

Struttura del Vademecum per la Scuola a prova di privacy

Il Vademecum è composto di cinque parti:

  • regole generali
  • vita dello studente
  • mondo connesso e nuove tecnologie
  • pubblicazione on line
  • videosorveglianza e altri casi

La regola generale per il trattamento dei dati prevede che le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Si noti però che alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse pubblico” che si intendono perseguire.

Esempi concreti di dati sensibili e giudiziari sono quelli che interessano:

  • le origini razziali ed etniche,
  • le convinzioni religiose,
  • lo stato di salute,
  • le convinzioni politiche,
  • i dati di carattere giudiziario
  • le notizie relative ad eventuali contenziosi in ambito scolastico

Nel caso di violazione della privacy, come la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto, la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” gratuita o un “reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di diritti di segreteria).

Il “ricorso”, invece, è riservato al caso in cui il titolare del trattamento non abbia dato adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione, …. ) assicurati dal Codice della privacy.

Nella sezione del Vademecum riservata alla vita dello studente, è possibile trovare risposte semplici e chiare sui problemi che più frequentemente si presentano nelle scuole.

Iscrizione a scuole e asili

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche gli enti locali eventualmente competenti, devono prestare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l’iscrizione scolastica.

I moduli di iscrizione (on line o cartacea) possono essere adattati all’offerta formativa della scuola, ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità.

Temi in classe

Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Voti ed esami

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Comunicazioni scolastiche

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

Le scuole devono prestare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con DSA, limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati, ad esempio gli insegnanti che devono predisporre il piano didattico personalizzato (PDP).

Gestione del servizio mensa

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare i dati sensibili degli alunni solo nel caso in cui debbano rispondere a richieste delle famiglie per la fornitura di pasti. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

Dalla scuola al lavoro

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

Curriculum e identità digitale dello studente

La legge n. 107/2015 (c. 28 e 138) ha istituito il cosiddetto “curriculum dello studente” che, associato a un’identità digitale, raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Le modalità operative per la sua realizzazione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sui cui si dovrà esprimere anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Utilizzo delle nuove tecnologie

Nella sezione del Vademecum riservata a mondo connesso e nuove tecnologie sono dati consigli importanti per la prevenzione di comportamenti di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella vita privata altrui.

Circa l’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini, il Vademecum afferma che esso è, in genere, consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Afferma ancora che le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolarne o di inibirne l’uso. Parrebbe quindi che, secondo il Vademecum, la regola generale sia quella del consenso, pur con le attenzioni sopra indicate e pur salvaguardando l’autonomia della scuola nel dare regole limitative.

In realtà, la normativa vigente (direttiva n. 30 del 15 marzo 2007) ha un’impostazione ben diversa:

è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

È pur vero che nel Piano nazionale Scuola digitale (PNSD, 6 novembre 2015, emanato ex art. 1, commi 56 sgg. della legge n. 107/2015) si afferma che

la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato (punto 4.1, Azione #6).

La questione è discussa e ha già sollevato prese di posizione contrarie da parte di gruppi di docenti. Si attende che il ministero decida il da farsi.

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Analisi del vademecum per la scuola a prova di privacy ultima modifica: 2016-11-12T04:47:13+01:00 da
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