Anno di formazione e prova: nel computo dei 120 giorni si considera il giorno libero

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 26.11.2022.

Nota USR Piemonte.

Gilda Venezia

A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche”.

Il DM 226/22, che regola l’anno di formazione e prova, all’art. 3 prevede che:

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza”.

Pertanto si considerano:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività soppresse);
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

COME SI CALCOLANO I 120 GIORNI DI SERVIZIO?

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte.

IL GIORNO LIBERO?

Il giorno libero va in ogni caso considerato ai fini del computo dei 180 giorni. La questione più controversa invece riguarda il fatto che vada considerato anche ai fini del computo dei 120 giorni di servizio.

Va innanzitutto considerato che l’articolazione delle attività didattiche su cinque giorni e il c.d. giorno libero rappresentano, non un diritto, bensì una convenzione.

Non vi è dubbio circa il fatto che esso vada considerato nel caso in cui il docente in quel giorno presti una qualche attività didattica (attività collegiali o formative). Infatti, nulla osta ai fini del loro computo fra le giornate di servizio effettivamente prestato (vedi nota USR Emilia Romagna USR EMILIA-ROMAGNA 4 MAGGIO 2016, AOODRER 5657).

Più complesso è il caso in cui il docente in quel giorno non hai svolto alcuna attività didattica.

La nota dell’USR Piemonte 17229 del 24 Novembre 2022 fornisce dei chiarimenti al riguardo:

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni”.

Pertanto:

  • Qualora la scuola articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni
  • Se invece l’orario è articolato su quattro giorni, nei 120 giorni viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale mentre il sabato non deve essere preso in considerazione.
  • Ne deriva evidentemente anche che, nel caso in cui l’attività didattica sia articolata su 6 giorni, il giorno libero infrasettimanale va computato nei 120 giorni.

QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA?

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.

Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.

CASO DEL PERSONALE ASSUNTO IN REGIME DI PART-TIME

L’art. 3 comma 4 del DM 226/2022 precisa che:

Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto, per i docenti in regime di part-time resta fermo l’obbligo di formazione corrispondente a 50 ore mentre i requisiti dei 180 e dei 120 giorni devono essere proporzionalmente ridotti in base al numero di ore prestate (e non, quindi, in base al numero di giorni di servizio).

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Anno di formazione e prova: nel computo dei 120 giorni si considera il giorno libero ultima modifica: 2022-11-27T06:30:24+01:00 da
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