Anno di prova, caos interpretativo

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ItaliaOggi  22.12.2015.  

Viale Trastevere dice che non si può fare su scuole di grado diverso; la dr Molise il contrario.  

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L’anno di prova si può fare anche su scuola di grado diverso.

È quanto afferma la direzione regionale del Molise in un parere emesso il 15 dicembre scorso (protocollo 7227). Che sembrerebbe di diverso avviso rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione centrale, con la circolare del 5 novembre scorso (protocollo 36167).

Il provvedimento ministeriale, infatti, esclude che il periodo prestato in diverso grado di istruzione possa essere ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova.

Per le classi di concorso, spiega il dicastero di viale Trastevere nella circolare, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Idem, per la supplenza su posto di sostegno che è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

La circolare, però, non considera una situazione giuridica sulla quale fa leva l’ufficio scolastico molisano.

E cioè che il periodo di formazione e di prova, sebbene prestato su grado di scuola diverso, venga effettuato facendo riferimento al grado di scuola nel quale il docente sia stato immesso in ruolo.

Secondo la direzione regionale l’anno di prova in grado di istruzione diverso deve essere considerato comunque valido in presenza di due condizioni.

La prima è che il docente tutor appartenga alla medesima classe di concorso di immissione in ruolo del docente neoassunto ovvero sia in possesso della relativa abilitazione. Oppure, nel caso nell’organico della scuola non vi fosse un docente con queste caratteristiche, sia un insegnante che presta servizio in classe affine oppure nella stessa area disciplinare.

La seconda condizione è che l’attività di formazione deve essere comunque svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo. La decisione dell’ufficio si fonda sulla necessità di andare incontro alle esigenze dei docenti neoimmessi in ruolo nella fase B e nella fase C, in ragione dell’eccezionalità della situazione.

Mai prima di ora si era verificato che migliaia di docenti venissero immessi in ruolo, d’ufficio, in province diverse da quelle che avevano richiesto espressamente «a domanda». E dunque, in molti casi, l’assunzione è avvenuta in provincia diversa da quella di residenza.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per questi docenti, di chiedere di accedere alla mobilità interprovinciale fin da quest’anno, in deroga la vincolo quinquennale. Deroga, questa, che è espressamente prevista nella legge 107. Ma ciò vale solo ed esclusivamente per la mobilità nella stessa classe di concorso del ruolo.

Per accedere alla mobilità professionale, invece, è necessario avere superato l’anno di prova.

C’è poi un ulteriore elemento da considerare: la diversità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo nella fase B e i loro colleghi assunti nelle fase C. Nel primo caso si tratta di docenti che sono stati assunti sui residui delle immissioni in ruolo ordinarie (fase 0 e fase A).

Pertanto, il reclutamento è avvenuto con l’assegnazione di una cattedra in senso stretto. Tale fase ha interessato gli aspiranti posti al vertice delle graduatorie ad esito delle fasi precedenti.

E dunque, paradossalmente, nella maggior parte dei casi, questi insegnanti hanno dovuto accettare immissioni in ruolo in province anche molto lontane da casa. Di qui la necessità stringente, soprattutto per questi docenti, di superare l’anno di prova già da quest’anno per accedere subito alla mobilità professionale e aumentare le chances di ritorno a casa.

Mentre i docenti con meno punti, sono stati assunti nella fase C, sull’organico di potenziamento, prevalentemente nella provincia di residenza.

Infine c’è il problema dei licei musicali. Che dal prossimo anno, rischiano di trovarsi in difficoltà nel reperire i docenti delle discipline musicali. Le discipline di indirizzo infatti, non hanno ancora le classi di concorso, e le immissioni in ruolo dei docenti che insegnano attualmente in queste scuole è avvenuta prevalentemente sulla classe A032, educazione musicale nella scuola media.

Ciò precluderà alla maggior parte di questi docenti la possibilità di svolgere l’anno di prova precludendo il passaggio di ruolo al liceo. Insomma, un ulteriore problema che rischia di porre nel nulla l’esperienza accumulata negli ultimi 5 anni dai docenti interessati. Esperienza particolarmente preziosa se si si considera che il liceo musicale ha appena 5 anni di vita.

Anno di prova, caos interpretativo ultima modifica: 2015-12-22T10:04:23+01:00 da
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