Cosa accade se un docente neo immesso non supera l’anno di prova? Può ripeterlo? Quante volte? Con quale procedura?
Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) ha stabilito la modalità attraverso cui avviene la conferma del ruolo per il personale docente neo immesso. Con la Legge 107/2015, art. 1 commi 116-119 si sono fornite delle direttive specifiche all’anno di prova del docente neoassunto, il quale deve provare di saper utilizzare le proprie competenze, non solo sul piano professionale, ma anche a livello progettuale, valutativo e organizzativo.
Il Decreto Legge n. 36 ribadisce che per il superamento dell’anno di prova occorre aver svolto effettivamente 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 prestati nelle attività didattiche. La novità introdotta consiste nel test finale che i neo immessi devono superare, oltre a ottenere la valutazione positiva da parte del comitato di valutazione e del Dirigente Scolastico.
Il personale docente che non supera l’anno di prova deve ripeterlo per ottenere la conferma del ruolo: questo se non ottiene valutazione positiva sia nel test finale, sia da parte del comitato di valutazione/Dirigente scolastico in merito al percorso di formazione svolto. L’art 13, comma 1, del D.lgs. 59/2017, modificato dal DL n. 36/2021 (convertito in legge n. 79/2022) stabilisce quanto segue: “In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile”.
Nel caso in cui debba ripetere il percorso, il docente deve svolgere nuovamente le stesse attività previste per l’anno di prova, il test finale e il colloquio davanti al comitato di valutazione e al Dirigente scolastico. Inoltre, deve sottoporsi alla verifica di un dirigente tecnico che a sua volta deve accertarsi dell’acquisizione di tutte le competenze professionali richieste. Quest’ultimo deve stilare anche un’apposita relazione che il comitato di valutazione dovrà esaminare.
A seguito del superamento del test finale, preso atto della documentazione presentata, il Dirigente scolastico può convalidare l’anno di prova e confermare il ruolo, avendo accertato il raggiungimento delle competenze professionali. Se queste non sono raggiunte, può altresì non procedere con la conferma del ruolo. Il DM n. 226/2022, disciplinante il percorso in esame, inoltre stabilisce che “nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva”.
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