di Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 1.7.2026.
Come funziona il meccanismo della cancellazione da tutte le graduatorie in cui si è inseriti,
in seguito al superamento dell’anno di prova: facciamo chiarezza.
Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di docenti ancora impegnati nell’anno di formazione e prova che risultano, al tempo stesso, vincitori del concorso PNRR3 ed iscritti nella relativa graduatoria di merito, preoccupati dal meccanismo che prevede la cancellazione da tutte le graduatorie in cui si è inseriti, in seguito al superamento dell’anno di prova.
A fronte di questa legittima preoccupazione, appare opportuno fare chiarezza, partendo dal dato normativo.
Il D.Lvo 59/2017 prevede che i vincitori di concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, mentre i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale; una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
La norma specifica che in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
In caso di superamento del test finale in esito all’anno di prova il docente è quindi cancellato da tutte le altre graduatorie.
La disposizione in questione va tuttavia necessariamente collegata, quanto ai suoi effetti, ossia la cancellazione da tutte le altre graduatorie, all’effettiva immissione in ruolo, e non già al solo superamento dell’anno di prova.
Invero, diretta conseguenza del superamento dell’anno di formazione e prova è la conferma in ruolo che, come noto, ha decorrenza dal 1° settembre con l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si è svolto il periodo di prova.
Conseguentemente, ed a nostro parere è questa l’unica possibile lettura che non esponga a dubbi di legittimità la norma, finché non intervenga la conferma in ruolo, non può determinarsi la cancellazione da tutte le altre graduatorie in cui il docente risulta inserito.
Ne consegue, che fino al consolidamento dell’assunzione a tempo indeterminato con la conferma in ruolo, non dovrebbe determinarsi la cancellazione automatica dalle altre graduatorie nelle quali il docente è inserito, con la possibilità quindi di accettare l’assunzione a tempo indeterminato da altra graduatoria.
Quindi, anche se nel corso dell’a.s. 2025/2026 il docente abbia svolto l’anno di formazione e prova e lo abbia superato, non essendo ancora stato confermato in ruolo, fino al 1° settembre potrebbe ancora essere destinatario di una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato da un’altra graduatoria nella quale risulta utilmente collocato.
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Anno di prova e cancellazione dalle altre graduatorie ultima modifica: 2026-07-02T04:52:37+02:00 da
