Anno di prova e formazione per chi ha ottenuto passaggio di ruolo: in caso di mancato superamento reintegro nel ruolo di partenza

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di Paolo Pizzo,  Orizzonte Scuola, 16.2.2016

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– La legge sulla Buona Scuola ha portato la novità della formazione anche per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2015/16. Decisione contrastata dai sindacati rappresentativi, che hanno intrapreso un ricorso, ma difesa dal Ministro Giannini.

I sindacati contestano la modifica della normativa rispetto al periodo in cui sono state presentate e accolte le domande di passaggio di ruolo, il Ministro difende l’operato della legge 107/2015, come garanzia sia per il sistema educativo, sia per ogni insegnante (soprattutto per il passaggio dalla primaria alla secondaria).

In attesa dell’esito del ricorso, intanto le attività sono iniziate e si è già a metà anno scolastico.

La legge 107/2015 prevede la possibiità di poter ripetere l’anno di formazione qualora non lo si superi per valutazione negativa.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile

Il il D. M. 850/15, art. 14, c. 3, impone inoltre una verifica, da affidarsi ad un Dirigente tecnico, mirata all’assunzione di ogni elemento utile alla valutazione di quei docenti che effettueranno un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile perché a seguito di valutazione negativa. Vedi circolare Lombardia

Ma se, nei confronti dei docenti neoassunti una seconda valutazione negativa comporterà l’impossibilità a portare avanti la carriera professionale, nel caso del docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo la penalizzazione non potrà che essere il reintegro nel ruolo di partenza, nel quale si può vantare una valutazione positiva delle competenze professionali.

La legge 107/2015 afferma infatti ” 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

E tra questi troviamo

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, […] provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Anno di prova e formazione per chi ha ottenuto passaggio di ruolo: in caso di mancato superamento reintegro nel ruolo di partenza ultima modifica: 2016-02-18T15:09:53+01:00 da
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