Anno di prova e mobilità: differenze FIT e concorso 2016

di Manuela Caviglia, Scuola in Forma, 11.1.2019

– Molti docenti che stanno svolgendo in questo anno scolastico l’anno di prova si domandano se possono partecipare alla mobilità 2019.
Innanzitutto bisogna distinguere tra chi sta svolgendo anno di prova da concorso 2106e chi invece come III anno FIT. Ricordiamo che lo svolgimento dell’anno di prova è obbligatorio per i docenti appartenenti a una della seguenti

  • docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, aspiranti alla conferma nel ruolo;
  • docenti in proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo o passarlo negli anni precedenti;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti immessi al III anno FIT.

Anno di prova III anno FIT

I docenti ammessi al terzo anno del percorso FIT, in questo anno scolastico stanno svolgendo l’anno di prova, ma la loro posizione giuridica è quella di supplenti annualie non di docenti in ruolo. Pertanto pur essendo in anno di prova, non potranno partecipare per il prossimo anno né alla mobilità territoriale né alla mobilità professionale. Se superato positivamente il periodo di formazione iniziale e prova,  assumeranno la titolarità nella scuola in cui stanno prestando attualmente servizio dal 1 settembre 2019.

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Anno di prova da concorso 2016

I docenti immessi in ruolo che stanno svolgendo l’anno di prova nel corrente anno scolastico, potranno partecipare nel 2019 alla mobilità territoriale, mentre non possono ancora partecipare alla mobilità professionale. Infatti vincolo per chiedere passaggio di ruolo o passaggio di cattedra, è quello di aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo

Il vincolo sussiste anche per i docenti che per il corrente anno scolastico, hanno ottenuto, ad esempio, il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di I grado ala scuola secondaria II grado. Anch’essi non possono presentare domanda di mobilità professionale in quanto stanno ancora svolgendo l’anno di prova al momento di presentazione della domanda di mobilità. Non sussistendo il vincolo per il trasferimento, i docenti nella predetta condizione, potranno presentare istanza di trasferimento per il prossimo anno scolastico.

Concludendo, ancora differenze tra docenti che stanno svolgendo periodo di formazione e prova da concorso 2016 e III anno FIT. Quest’ultimi risultano sicuramente penalizzati rispetto ai colleghi.

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Anno di prova e mobilità: differenze FIT e concorso 2016 ultima modifica: 2019-01-12T06:34:25+01:00 da
Gilda Venezia

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