ARAN. Chiarimenti sui permessi

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 14.2.2017

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Riportiamo tutti i chiarimenti  dell’ARAN su visite mediche, accertamenti diagnostici e malattia breve.

 

12/11/2012

Di quali tipologie di permesso potrà usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?
Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002  e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Infine  si ritiene utile richiamare la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.

01/08/2012

Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, Legge 104/92?
Innanzitutto si fa presente che l’interpretazione delle leggi e la loro eventuale applicazione esula dai compiti che il D. Lgs. 165/01 ha affidato a questa Agenzia.
Tuttavia nell’ambito dell’attività di assistenza alle PA questa Agenzia ritiene utile far osservare che il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.

21/06/2012

In quali casi il dipendente può usufruire dei giorni di permesso retribuito?
Questa Agenzia ritiene utile chiarire che l’art. 15, ai commi 1, 3, 6, 7 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, elenca tassativamente i casi in base ai quali il dipendente può usufruire dei giorni di permesso retribuito.
Il comma 2, invece, stabilisce che il dipendente può addurre una motivazione personale o familiare, documentabile anche mediante autocertificazione, per fruire di tre giorni di permesso retribuito.

16/01/2012

A chi può essere attribuito il permesso per diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e in quale misura?
L’art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007 richiama, continuando così a trovare applicazione nel comparto scuola, l’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 in tema di diritto allo studio.
Tale norma prevede per i permessi per diritto allo studio una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

16/11/2011

Un dipendente disabile in situazione di gravità certificata può fruire delle “due ore giornaliere per ogni giorno lavorativo”?
La Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 con oggetto “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/92” nella parte della modalità di fruizione dei permessi per il dipendente in situazione di disabilità grave, chiarisce le modalità alternative di fruizione mensile degli stessi:

  • 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
  • 3 giorni interi di permesso al mese;
  • 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

La stessa Legge n. 104 del 5.02.1992 all’art. 33 comma 6 sancisce chiaramente che la persona, portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3.
Sembra, quindi, chiaro che non vi possa essere cumulo tra il diritto ai giorni di permesso retribuito e la riduzione giornaliera dell’orario.

01/08/2011

E’ possibile la fruizione dei giorni di permesso art. 15, comma 2, CCNL 29.11.2007 per il personale a tempo determinato?
Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti dal su citato articolo:
1.  il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
2.   l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.

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