ARAN. Orientamenti Applicativi

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 25.3.2019

– Scuola. Orientamenti Applicativi a cura dell’ARAN.

105 – Come va calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA?

L’art. 56, comma 1, del CCNL 29.11.2007 riconosce al sostituto del DSGA la medesima indennità di direzione attribuita a quest’ultimo, prevedendone il finanziamento a carico del Fondo d’istituto (oggi Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa).
Tuttavia, poiché l’indennità di direzione è comprensiva del compenso individuale accessorio (cfr. art. 82, comma 6, CCNL 29.11.2007) e considerato che l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA già percepisce tale compenso individuale, la quota dell’indennità di direzione a carico del Fondo è determinata al netto del C.I.A. in godimento, così come previsto dall’art. 88, comma 2, lett. i) del CCNL 29.11.2007

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106 – Quale profilo professionale può sostituire il DSGA in caso di assenza?

Si ritiene utile chiarire che l’art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo …. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Con riferimento a tale personale, va specificato che l’art. 2 dalla citata sequenza contrattuale, al comma 4, precisa che il personale ATA di area B titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA.

Il combinato disposto delle due clausole sopra richiamate comporta che l’assistente amministrativo, indipendentemente dalla posizione economica, può sostituire il DSGA assente. Tuttavia, laddove quest’ultimo sia titolare della seconda posizione economica, lo stesso è tenuto ad effettuare la sostituzione.

Va precisato che l’obbligo della sostituzione in parola attiene solo alle funzioni, che vanno comunque retribuite nel rispetto dell’art. 88 del CCNL del 29.11.2007, come ribadito dalla circolare del 19.05.2011 n. 0004074 del MIUR.

Sempre l’art. 47 su citato, al comma 5, stabilisce che “in caso di assenza del DSGA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

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Pubblico impiego – CCNL – Contrattazione di secondo livello – sindacati rappresentativi non firmatari – Potere di contrattazione decentrata/integrativa – Non spetta

Allegati:

Tribunale di Milano – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 14710 del 31/5/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 70407 del 17/7/2018
Tribunale di Brindisi – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 13116 del 3/8/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 83463 del 17/9/2018
Tribunale di Roma – Ordinanza – Decreto di rigetto n. 12465 del 7/2/2019
Pubblico impiego – CCNL – Contrattazione di secondo livello – sindacati rappresentativi non firmatari – Potere di contrattazione decentrata/integrativa – Non spetta
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I provvedimenti giudiziali qui indicati riguardano una serie di ricorsi in sede cautelare avanzati da diverse sigle sindacali rappresentative che non hanno sottoscritto i recenti CCNL del pubblico impiego e si sono trovati perciò esclusi dalla successiva contrattazione in sede decentrata. Le motivazioni di tali ricorsi (avanzati contro l’Aran e, in alcuni casi, contro le oo.ss. firmatarie) vertevano principalmente sulla illegittimità dei CCNL di comparto per violazione degli artt. 2,3, e 39 della Costituzione, degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, per errata interpretazione e applicazione dell’art. 43, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e per violazione dell’art. 19 Statuto dei lavoratori (L.300/1970), come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013. I giudici hanno ritenuto, da un lato, non applicabile al settore pubblico l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e non sussistenti elementi di incostituzionalità nella normativa specifica del pubblico impiego, dall’altro hanno ritenuti conformi al d.lgs. 165/2001 gli accordi quadro in materia e i CCNL di comparto. Successivamente alle decisioni qui riportate, alcune sigle sindacali ricorrenti hanno deciso di sottoscrivere i CCNL.
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ARAN. Orientamenti Applicativi ultima modifica: 2019-03-25T06:01:06+01:00 da
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