Insegnanti

Aspettativa non retribuita, insegnanti di ruolo e supplenti

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 22.10.2020.

Aspettativa non retribuita, insegnanti di ruolo e supplenti Ecco tutto quello che c’è da sapere nel momento in cui un insegnante vuole richiedere l’aspettativa non retribuita.

Esiste la possibilità di chiedere una sorta di anno sabbatico attraverso la domanda di aspettativa non retribuita, ex art. 18 comma 1 del CCNL 2006/2009. In questo caso non si ha diritto al percepimento dello stipendio per tutta la durata della stessa, ma si ha diritto alla conservazione del posto.

Vediamo di seguito tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Chi può richiederla

Innanzitutto l’aspettativa, indipendentemente che sia retribuita o meno, può essere richiesta sia dagli insegnanti in ruolo, anche neoimmessi e dunque durante lo svolgimento dell’anno di prova, sia dai supplenti.

Nel caso specifico dei neoimmessi va ricordato che se la durata dell’aspettativa non permette di svolgere almeno 120 giorni di effettiva attività didattica, l’anno di prova deve essere ripetuto.

Quanto ai supplenti, va specificato che devono aver firmato un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto per poter usufruire dell’aspettativa.

Quando richiedere l’aspettativa retribuita

L’aspettativa non retribuita può essere richiesta per motivi personali o di famiglia, senza necessariamente indicare nello specifico le precise motivazioni. Devono, in ogni caso, essere sufficientemente rilevanti e meritevoli di attenzione da parte del Dirigente Scolastico.

Un’altra tipologia di aspettativa non retribuita è poi quella che viene richiesta per motivi di lavoro, “al fine di svolgere l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova” come afferma il comma 3 del suindicato articolo.

Se vengono meno i presupposti, l’insegnante può riprendere servizio in qualsiasi momento, dando comunicazione al DS.

Come richiederla

La domanda va presentata al DS con ragionevole preavviso, indicando sulla stessa la tipologia di aspettativa richiesta oltre alla data di inizio e fine.

Non vi è alcun obbligo di integrare la richiesta con documentazione che ne giustifichi la domanda come ad esempio è necessario nel caso dell’aspettativa retribuita per motivi di salute.

Durata dell’aspettativa non retribuita

L’aspettativa non retribuita può essere richiesta per periodi frazionati o senza soluzione di continuità.

Se frazionata non può superare i 2 anni e mezzo (30 mesi) nell’arco di 5 anni.

Se invece è senza interruzione, può avere una durata massima di 1 anno (12 mesi).

Una volta avvenuta la ripresa di servizio dopo l’aspettativa, prima di 6 mesi di servizio continuativo non può essere eventualmente richiesta nuovamente.

Conseguenze

Usufruire dell’aspettativa non retribuita comporta:

  • interruzione dell’anzianità di servizio;
  • impossibilità di maturare ferie per tutta la durata;
  • impossibilità di maturare la tredicesima per tutta la durata;
  • nessuna maturazione di contributi;
  • interruzione computo ai fini della progressione di carriera.

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Aspettativa non retribuita, insegnanti di ruolo e supplenti ultima modifica: 2020-10-22T07:14:18+02:00 da
Gilda Venezia

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