Aspettativa per avviare attività professionale e/o imprenditoriale

Orizzonte Scuola, 22.2.2020

– Aspettativa per avviare attività professionale e/o imprenditoriale: normativa, destinatari, durata, tempi richiesta e concessione. Guida a cura di Paolo Pizzo.

Normativa

Art. 18 della legge 4.11.2010, n. 183.

Destinatari e durata

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, nell’arco dell’attività lavorativa del dipendente, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa può essere
concessa anche al personale in prova. Naturalmente, il periodo di aspettativa per motivi personali concesso al dipendente avrà l’effetto di prolungare il suo periodo di prova.

Tale aspettativa non si computa nei “due anni e mezzo in un quinquennio” dell’“aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio”.

È aggiuntiva rispetto a quella prevista all’art. 18 c. 3 del CCNL del 29.11.2007

L’espressione “anche”, utilizzata nel citato articolo 18 L. n. 183/2010 (“anche per avviare attività professionali e imprenditoriali”), risulta doversi intendere nel senso che l’aspettativa di che trattasi integra una fattispecie ulteriore, rispetto agli altri casi di aspettativa normativamente/contrattualmente previsti.

Inoltre, per sua particolare natura, per i suoi specifici contenuti e per le sue finalità, rappresenta una autonoma tipologia di aspettativa del tutto diversa e distinta rispetto a quella di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL del 29.11.2007 (aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o
per superare un periodo di prova) nei confronti della quale si deve quindi intendere “aggiuntiva”.

Procedimento della richiesta e le valutazioni del dirigente

La legge di riferimento non disciplina il procedimento per la richiesta e per la concessione o l’eventuale revoca dell’aspettativa al dipendente che intende avviare attività professionali e/o imprenditoriali.

Il dipendente

Tempi di richiesta

La richiesta deve essere presentata sempre con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’aspettativa, come indicata dal dipendente, anche in relazione ad eventuali termini di preavviso stabiliti in sede di regolamento interno o di contrattazione integrativa di istituto, salvo il caso di
situazioni particolari o di urgenza, in modo da consentire al dirigente di procedere alle necessarie valutazioni e predisporre gli eventuali interventi organizzativi necessari per rimediare alle ricadute della prevista assenza del dipendente interessato (compresa la nomina di un supplente).

Motivi a supporto della richiesta

Ai fini della concessione dell’aspettativa in parola, la legge non pone vincoli e si riferisce alla generalità dei casi riguardanti qualsiasi altra attività professionale o di impresa che i dipendenti intendano avviare. Il dipendente deve allegare la documentazione (o comunque elementi riferibili alla
nuova attività da avviare) necessaria a comprovare l’attività professionale o imprenditoriale, con l’indicazione della relativa durata.

Il dirigente scolastico

Tempi di concessione

Non sono indicati nella legge di riferimento. Tutto il procedimento, di norma, non dovrebbe superare i 30 gg. dalla richiesta. Pertanto, il dirigente dovrebbe, entro 10 giorni dalla richiesta della aspettativa, esprimersi sulla stessa e comunicarne l’esito al dipendente. Qualora, per qualsiasi motivo (es. insufficienza della documentazione prodotta), dispone, per iscritto e con motivazione, il diniego dell’aspettativa, il dirigente ne dà notizia all’interessato, il quale deve regolarizzare o completare la domanda la quale dovrebbe essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il dirigente assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa della pubblica amministrazione.

Concessione

L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e previo esame della documentazione prodotta dall’interessato (per un eventuale diniego per “ragioni di servizio” si rimanda al paragrafo dedicato all’aspettativa per ragioni familiari, personali e di studio).

Interruzione dell’aspettativa

La legge non prevede fattispecie interruttive dell’aspettativa. Secondo l’ARAN, la malattia insorta durante un periodo di aspettativa non interrompe l’aspettativa medesima, anche se ha dato luogo a
ricovero ospedaliero.

Maternità o gravi patologie

Tuttavia, nella particolare ipotesi del congedo per maternità, l’aspettativa deve ritenersi interrotta, così come si deve ritenere possibile l’interruzione nell’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri
lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabili con l’aspettativa.

Se vengono meno i presupposti

È sicuramente causa di interruzione e revoca qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione (difetto di effettiva nuova attività professionale o imprenditoriale). In questi casi il dirigente invita il dipendente a riprendere servizio. Anche il
dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa, dandone preventivo avviso al dirigente.

Rientro anticipato del titolare

Di norma l’aspettativa potrebbe essere interrotta solo per cause “oggettive”. Tuttavia non è escluso che il lavoratore possa rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione
al dirigente. In questo caso, anche se la norma non lo prevede, ci dovrebbe essere un preavviso di almeno sette giorni. Il dirigente può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preavviso inferiore a sette giorni. Si ricorda che nei casi di “rientro anticipato” il titolare tornerà in servizio a scuola a disposizione e il supplente, rimarrà in servizio fino a scadenza naturale del contratto.

Effetti

L’impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e
del trattamento di quiescenza e previdenza, salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria ai sensi delle vigenti disposizioni.
Per il personale assunto a tempo indeterminato il periodo non retribuito trascorso in aspettativa non è utile ai fini del servizio valutabile con punteggio specifico (compresa la continuità) nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario, se l’assenza si protrae per più di 180 gg. nell’anno scolastico di riferimento.

Per il personale assunto a tempo determinato il periodo trascorso in aspettativa non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie delle supplenze.

Cumulabilità con altri permessi e/o aspettative

L’aspettativa in questione può essere cumulabile con altri permessi o aspettative previsti dalla contrattazione integrativa e dalle altre disposizioni di legge.

Rientro in servizio tra un’aspettativa e l’altra

Il dipendente già collocato in altra aspettativa (es. altra esperienza lavorativa ecc.) non deve necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell’aspettativa per altra attività professionale o di impresa, ma può, ricorrendone i presupposti e inoltrando con anticipo la richiesta,
fruire dell’ulteriore aspettativa senza soluzione di continuità.

Analogo discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per altra attività professionale o di impresa che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.

Svolgimento di altro lavoro

Il dipendente collocato in aspettativa non potrebbe svolgere alcun tipo di attività lavorativa. L’ARAN ha avuto modo di specificare che nessuna norma contrattuale consente, (o potrebbe consentire) al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione.
Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.

Il dipendente che fruisce dell’aspettativa è sottoposto al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994.

Margini di compatibilità

L’art. 508 citato prevede che non si può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né si può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è
riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Oppure si può essere autorizzati all’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Più in generale la norma prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad
    interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In conclusione, sia il dipendente richiedente l’autorizzazione all’eventuale attività lavorativa da svolgere durante il periodo di aspettativa, sia il dirigente che dovrà accordare tale richiesta dovranno muoversi nel quadro normativo sopra riportato.

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Aspettativa per avviare attività professionale e/o imprenditoriale ultima modifica: 2020-02-22T05:46:08+01:00 da
Gilda Venezia

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