Aspettativa per motivi di studio e per altro lavoro: quali limiti e quando è possibile cumularle

 Orizzonte Scuola, 26.10.2019

– Il personale della scuola può fruire di un’aspettativa per motivi di studio e per altro lavoro: come, quando e per quali motivi è possibile la fruizione

Claudia scrive
Buongiorno, Sono una docente di lettere in ruolo nella scuola secondaria di Primo Grado. Per motivi diversi, ho intenzione  di chiedere un periodo  di aspettativa. Non mi è chiara la durata massima della stessa: si parla di periodo non superiore ad un anno e di non più di 2,5 anni in un quinquennio. Calando la norma nella mia situazione: se io chiedessi sei mesi da gennaio per motivi di studio, potrei poi chiedere a settembre un anno per svolgere altro lavoro? O solo sei mesi? Grazie

Aspettativa per motivi di studio

L’art. 18 comma 1 del CCNL 2007 dispone che l’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. Il comma 2, che ai sensi della predetta norma [comma 1] il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio.

In questo caso:

  • Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
  • Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

I periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, mentre se il servizio attivo è superiore a sei mesi il computo del limite massimo riprende dall’inizio.

Per motivi particolarmente gravi è prevista la proroga eccezionale dell’aspettativa di durata non superiore a sei mesi.

Aspettativa per altro lavoro

Il comma 3, invece, prevede che il dipendente è collocato, a domanda, in aspettativa, per un anno scolastico, al fine di svolgere  l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 

L’aspettativa, al pari della precedente, è senza retribuzione, per cui interrompe l’anzianità di servizio e la progressione di carriera.

Conclusioni

La collega che ci scrive probabilmente “unisce” le due tipologie di aspettativa mentre, al contrario, sono distinte e separate e quindi cumulabili.

La prima, infatti, che sarà quella che in ordine temporale fruirà per i primi 6 mesi, è riconducibile all’aspettativa per motivi personali e familiari (in questo caso per studio); la seconda, invece, da settembre 2020, è quella specifica per svolgere un altro lavoro.

In questo caso la seconda non rientra nel conteggio dei 30 mesi (e dei 12 continuativi), ma è a “parte”:

la dizione letterale della norma, infatti,  “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa.

In conclusione, da settembre 2020 si calcoleranno 12 mesi di aspettativa specifica per altro lavoro. Oltretutto, è una tipologia di aspettativa che si esaurisce al termine dell’anno scolastico e non può più essere richiesta o prorogata.

Al rientro, visto che non sono comunque trascorsi 6 mesi di servizio attivo, potrà chiedere altri 6 mesi (fino ai 12) sempre di aspettativa per motivi personali o familiari (o studio).

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Aspettativa per motivi di studio e per altro lavoro: quali limiti e quando è possibile cumularle ultima modifica: 2019-10-27T05:57:34+01:00 da
Gilda Venezia

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