Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.8.2026.
A.s. 2026/27: assegnazione docenti ai plessi e alle classi, procedura, norme, criteri e vincoli.
Per l’a.s. 2026/27, la disciplina dell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi va letta combinando D.Lgs. 297/1994, D.Lgs. 165/2001 e CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che resta il riferimento contrattuale applicabile per questa materia. Il D.Lgs. 297/1994 risulta aggiornato al 19 febbraio 2026.
1- Il quadro normativo
Le norme fondamentali sono:
- art. 7, comma 2, lett. b), D.Lgs. 297/1994 → competenza del Collegio dei docenti a formulare proposte per la formazione/composizione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi;
- art. 10, comma 4, D.Lgs. 297/1994 → competenza del Consiglio di istituto sui criteri generali;
- art. 25, D.Lgs. 165/2001 → responsabilità gestionale del dirigente scolastico;
- art. 30, comma 4, lett. b2), CCNL 2019-2021 → contrattazione integrativa di istituto sui criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.
Quest’ultimo punto è particolarmente importante nel 2026/27: l’assegnazione del docente al plesso/sede di servizio non è una materia completamente sottratta alla contrattazione integrativa.
2 – Bisogna distinguere tre livelli
È fondamentale non confondere:
- Assegnazione alla classe
Esempio:
docente → 2ª A
Qui opera la disciplina dell’art. 7 del D.Lgs. 297/1994.
Il Collegio formula la proposta, mentre il dirigente adotta il provvedimento gestionale.
. - Assegnazione al plesso/sede di servizio
Esempio:
docente → plesso di Mestre
docente → plesso di Venezia
Qui entra in gioco l’art. 30, comma 4, lett. b2), CCNL 2019-2021, che demanda alla contrattazione integrativa di istituto i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio.
. - Trasferimento/mobilità
È un’altra cosa ancora.
Il trasferimento ottenuto con la mobilità non può essere confuso con la successiva assegnazione interna del docente alle classi o alle sedi dell’istituzione scolastica.
3 – Il ruolo del Consiglio di istituto
L’art. 10 del D.Lgs. 297/1994 attribuisce al Consiglio di istituto la competenza sui criteri generali.
Quindi il Consiglio non dovrebbe deliberare:
“Il docente Rossi va nella 3ª A”.
Questo sarebbe un intervento sulla gestione concreta.
Può invece stabilire criteri generali, ad esempio:
- continuità didattica;
- equilibrio nella distribuzione dei docenti;
- valorizzazione delle competenze;
- particolari esigenze delle classi;
- criteri generali per garantire il buon funzionamento didattico.
Il Collegio, a sua volta, formula le proposte tenendo conto dei criteri generali del Consiglio. È esattamente ciò che prevede l’art. 7, comma 2, lett. b).
4 – Il ruolo del Collegio docenti
Il Collegio non assegna definitivamente il singolo docente.
L’art. 7 stabilisce che il Collegio:
formula proposte … per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti
tenendo conto dei criteri generali del Consiglio.
Quindi:
Consiglio di istituto
→ criteri generali
Collegio docenti
→ proposte
Dirigente scolastico
→ provvedimento gestionale finale.
5 – Il punto nuovo/decisivo: il ruolo della contrattazione di istituto
Per il 2026/27 non bisogna fermarsi al D.Lgs. 297/1994.
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 30, comma 4, lett. b2) stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica:
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA.
Pertanto la sequenza corretta è:
CCNL / legge
↓
Contrattazione integrativa → criteri per le sedi di servizio
↓
Consiglio di istituto → criteri generali nelle proprie competenze
↓
Collegio → proposte didattiche
↓
Dirigente → assegnazione concreta
Questa distinzione è fondamentale.
6 – Cosa può stabilire la contrattazione integrativa?
Il contratto di istituto può disciplinare, nei limiti delle competenze attribuite dal CCNL, i criteri per l’assegnazione alle sedi.
Ad esempio, può prevedere criteri relativi a:
- continuità nella sede;
- disponibilità delle cattedre/posti;
- esigenze organizzative;
- rotazione;
- particolari condizioni oggettive;
- priorità e modalità di individuazione in caso di concorrenza tra più docenti.
Ma non dovrebbe trasformarsi in un atto di gestione nominativo.
In altre parole, la RSU può negoziare:
“quali criteri utilizzare”
non:
“assegnare il docente X alla classe Y”.
7 – Continuità didattica: quanto pesa nel 2026/27?
La continuità didattica è un criterio importante, ma non costituisce generalmente un diritto assoluto del docente alla permanenza nella stessa classe o nello stesso plesso.
Il Testo Unico contiene, per specifiche fattispecie, riferimenti alla necessità di garantire la continuità didattica e di utilizzare adeguatamente competenze ed esperienze professionali.
Pertanto il DS può discostarsi dalla continuità quando esistano concrete esigenze organizzative o didattiche, purché la decisione sia coerente con i criteri applicabili e non arbitraria.
8 – Il DS può spostare un docente da un plesso all’altro?
Sì, in linea generale può assegnare il docente a una diversa sede/plesso dell’istituzione scolastica, ma deve rispettare:
- i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa;
- i criteri generali del Consiglio di istituto nelle materie di sua competenza;
- le proposte del Collegio per gli aspetti didattici;
- la normativa sul rapporto di lavoro;
- i principi di imparzialità, buon andamento e correttezza;
- eventuali specifiche tutele previste dalla legge.
Il fatto che il docente abbia prestato servizio per anni nello stesso plesso non determina automaticamente un diritto acquisito alla permanenza.
9 – Ma attenzione ai plessi in comuni diversi
Qui la situazione diventa più delicata.
Non è la stessa cosa:
Plesso A e Plesso B dello stesso comune
rispetto a:
Plesso A nel Comune X e Plesso B nel Comune Y.
Nel secondo caso bisogna verificare attentamente se si tratta ancora di una assegnazione interna alla medesima istituzione scolastica oppure se l’operazione incide sulla sede di titolarità/mobilità del docente.
Il dirigente non può utilizzare la semplice “assegnazione al plesso” per aggirare le regole della mobilità.
10 – Legge 104: attenzione alla distinzione
La presenza di una precedenza o di una tutela derivante dalla Legge 104/1992 non significa automaticamente che il docente abbia diritto a scegliere una determinata classe o un determinato plesso.
Occorre distinguere:
- precedenza nella mobilità;
- assegnazione provvisoria/utilizzazione;
- sede di titolarità;
- sede di servizio interna all’istituzione scolastica;
- assegnazione alla classe.
Sono istituti diversi e non possono essere sovrapposti.
11 – Docenti di sostegno
Per il docente di sostegno bisogna aggiungere un elemento fondamentale: il docente è contitolare della classe e l’organizzazione deve essere costruita intorno alle esigenze inclusive e didattiche degli alunni.
La scelta del plesso/classe non può quindi essere effettuata esclusivamente sulla base di un criterio astratto di anzianità.
Devono essere considerate, in particolare:
a) esigenze dell’alunno;
b) continuità educativa e didattica;
c) organizzazione della classe;
d) competenze professionali;
e) effettiva disponibilità dei posti.
12 – Neoimmessi in ruolo 2026/27
La nomina in ruolo non attribuisce al docente il diritto di scegliere autonomamente la classe o il plesso.
Una volta individuata la sede di titolarità/servizio secondo le procedure previste, l’assegnazione interna alle classi e ai plessi segue le regole dell’istituzione scolastica.
Quindi:
nomina in ruolo ≠ diritto alla scelta della classe
e
anzianità di servizio ≠ diritto assoluto alla scelta del plesso.
13 – Part-time
Anche il docente part-time deve essere considerato nell’organizzazione complessiva del servizio.
Il DS deve rispettare:
- il provvedimento di concessione del part-time;
- l’articolazione dell’orario;
- le esigenze organizzative;
- i criteri contrattuali applicabili.
Non può essere utilizzato il part-time come pretesto per un’assegnazione arbitraria o penalizzante.
14 – Cosa non può fare il dirigente
Nel 2026/27 il DS non può legittimamente utilizzare l’assegnazione alle classi/plessi come strumento punitivo.
Non può, ad esempio, motivare sostanzialmente l’assegnazione con:
“ti sposto perché hai contestato una decisione del dirigente”.
L’assegnazione deve essere riconducibile alle esigenze della scuola e ai criteri applicabili.
Il potere gestionale del DS deriva dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, ma deve essere esercitato nel rispetto della legge e dei principi dell’azione amministrativa.
Schema operativo 2026/27
|
Fase |
Soggetto |
Competenza |
|
1 |
Consiglio di istituto |
Criteri generali di propria competenza |
|
2 |
Contrattazione integrativa |
Criteri per assegnazione alle sedi di servizio |
|
3 |
Collegio docenti |
Proposte per classi/docenti |
|
4 |
DS |
Valutazione dell’organico e delle esigenze |
|
5 |
DS |
Assegnazione ai plessi/sedi |
|
6 |
DS |
Assegnazione alle classi |
|
7 |
DS |
Adozione/comunicazione del provvedimento |
16 – Le norme da tenere a disposizione
Per una verifica concreta dell’assegnazione 2026/27, utilizzerei queste fonti come check-list normativa:
D.Lgs. 297/1994
- art. 7, comma 2, lett. b) → proposte del Collegio sull’assegnazione alle classi;
- art. 10 → competenze del Consiglio di istituto;
- ulteriori disposizioni del Testo Unico sulla continuità e organizzazione didattica.
Testo vigente del D.Lgs. 297/1994 – Normattiva
D.Lgs. 165/2001
- art. 25 → funzioni e responsabilità del dirigente scolastico;
- principi generali dell’organizzazione e gestione delle risorse umane.
CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021
- art. 30, comma 4, lett. b1) → articolazione dell’orario;
- art. 30, comma 4, lett. b2) → criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio.
CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 – ARAN
La questione più importante
Se la tua domanda nasce da un caso concreto di assegnazione 2026/27, la verifica decisiva non è soltanto vedere se il DS ha rispettato l’art. 7 del D.Lgs. 297/1994.
Bisogna verificare quattro documenti:
- delibera del Consiglio di istituto sui criteri generali;
- verbale/delibera del Collegio docenti sulle proposte;
- contratto integrativo di istituto 2025/26 o 2026/27, soprattutto la parte sui criteri di assegnazione alle sedi;
- provvedimento finale del dirigente di assegnazione ai plessi/classi.
È soprattutto il confronto tra questi quattro atti che consente di capire se una specifica assegnazione del DS sia legittima oppure contestabile.

