Assegnazioni Utilizzi

Assegnazione provvisoria 2023/24: chi può chiederla e perché?

di Carlo Vito Castellana, InfoDocenti.it, 15.6.2023.

Con l’intesa raggiunta dai Sindacati e il Ministero nei giorni scorsi, è stato prorogato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità annuale. L’intesa è stata raggiunta perché sono caduti tutti i vincoli e si permette anche gli assunti con art. 59 di poter presentare, previo superamento dell’anno di prova, la domanda di assegnazione provvisoria.

Le domande si possono presentare dal 15 giugno al 5 luglio 2023, in modalità telematica attraverso IOL, così come avviene ormai da molti anni. L’accesso avviene tramite SPID.

Docenti ex art. 59

Fanno eccezione i docenti assunti ex art. 59 quest’anno, con decorrenza giuridica 2022/23, che di fatto risultano ancora a tempo determinato e che stanno ultimano in questi giorni i percorsi di valutazione e di superamento dell’anno di prova. Per questi docenti è prevista la presentazione delle domande esclusivamente in modalità cartacea, da inviarsi esclusivamente via pec agli uffici scolastici della provincia in cui si chiede l’assegnazione. Le domande resteranno sub iudice, finché non sarà completato l’anno di prova.

Perché si presenta domanda di assegnazione?

Lo scopo della domanda di assegnazione provvisoria non è quello di scegliersi la scuola che si preferisce (per quello ci sono le domande di mobilità), ma quello prevalentemente del ricongiungimento.

Il Contratto all’art.7 c.1, chiarisce infatti che si può chiedere per:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o
    affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Poiché la motivazione della richiesta dell’assegnazione è legata al ricongiungimento, è evidente che non si può chiedere assegnazione per lo stesso comune in cui si è titolari, tranne che per le grandi città divise in più distretti sub comunali, per coloro che si avvalgono delle precedenze previste dall’art. 8 del contratto.

La residenza del familiare a cui ci si ricongiunge deve essere almeno di 3 mesi rispetto alla data stabilita per la presentazione delle domande.

Fa eccezione e si prescinde dai tre mesi nel caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, o nel caso di trasferimento improvviso per motivi di lavoro del coniuge.

Quante preferenze?

Si possono indicare fino a 15 preferenze per la scuola secondaria e fino a 20 per la scuola primaria. Le preferenze possono essere “scuola, comune, distretto e provincia”. La domanda può essere presentata in una sola provincia.

Quali preferenze

La domanda di assegnazione si chiede per avere il ricongiungimento ai genitori, al coniuge, a parte dell’unione civile, ai figli o al convivente, per questo motivo la prima preferenza deve essere il comune di ricongiungimento o il distretto o una scuola compresa in questo. Se si inseriscono preferenze relative a comuni diversi dal quello di ricongiungimento è obbligatorio che queste siano precedute dall’indicazione dell’intero comune (sub distretto comunale) di ricongiungimento, anche quando c’è una sola scuola nel comune. Nel caso non avvenga questo, la domanda non viene annullata, ma si terranno in considerazione solo le preferenze relative al comune di ricongiungimento. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non ci siano sedi esprimili, o perché non ci sono scuole o perché la materia di titolarità non si insegna in quel comune, si deve indicare una scuola del comune viciniore o che, pur se non viciniore, abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.

Per quale tipologia di posto e classe di concorso?

L’assegnazione provvisoria si può chiedere oltre che per la classe di concorso in cui si è titolari anche per tutte quelle classi di concorso per le quali si possiede il titolo valido per chiedere trasferimento (abilitazione). Può anche essere chiesta per il posto “sostegno” qualora si possegga la specializzazione.

Si deve precisare che chi è titolare sul sostegno, può chiedere posto comune solo dopo aver terminato il vincolo quinquennale.

Il contratto inoltre ribadisce che la richiesta di altro grado di istruzioni e/o altra classe di concorso è aggiuntiva rispetto a quella in cui si è titolari e va in subordine.

Richiesta posto di sostegno per assegnazioni interprovinciali

L’art. 7 c. 14 chiarisce che “l’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Modalità di assegnazione della sede

  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
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  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
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  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
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Documentazione da allegare

A corredo della domanda di assegnazione provvisoria è necessario allegare le autodichiarazione attestanti il ricongiungimento e quelle relative alle precedenze previste dall’art. 8 del Contratto che alleghiamo

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Assegnazione provvisoria 2023/24: chi può chiederla e perché? ultima modifica: 2023-06-16T04:55:22+02:00 da
Gilda Venezia

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