Assegnazione provvisoria docenti, il punteggio

Gilda Venezia

di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 15.6.2026.

Come si determina il punteggio: l’Allegato 3 del CCNI. Criteri specifici e condizioni di attribuzione.

Gilda Venezia

Assegnazione provvisoria docenti 2026/27: si è attualmente in attesa della firma definitiva del CCNI per regolare nel dettaglio la mobilità annuale per il prossimo anno scolastico. In genere, il testo dovrebbe essere pubblicato entro giugno, nella prima metà di luglio si presentano le domande e nelle prime settimane di agosto si conoscono gli esiti. Nel frattempo, rispondiamo a vari dubbi che puntualmente sorgono tra gli aspiranti: da cosa viene determinato il punteggio e come si costituiscono le graduatorie?

Assegnazione provvisoria docenti 2026/27: si è attualmente in attesa della firma definitiva del CCNI per regolare nel dettaglio la mobilità annuale per il prossimo anno scolastico. In genere, il testo dovrebbe essere pubblicato entro giugno, nella prima metà di luglio si presentano le domande e nelle prime settimane di agosto si conoscono gli esiti. Nel frattempo, rispondiamo a vari dubbi che puntualmente sorgono tra gli aspiranti: da cosa viene determinato il punteggio e come si costituiscono le graduatorie?

Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria riveste un ruolo strettamente assistenziale e straordinario. Di conseguenza, l’istanza può essere inoltrata esclusivamente se supportata da una delle seguenti motivazioni debitamente certificate:

  • ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
  • ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
  • ricongiungimento ai propri genitori;
  • ricongiungimento a conviventi stabili (inclusi parenti e affini), purché la convivenza anagrafica sia ufficialmente registrata;
  • assistenza a congiunti con disabilità ai sensi della Legge 104/92 (anche se non conviventi);
  • gravi esigenze di salute del docente richiedente.

Come si determina il punteggio: l’Allegato 3 del CCNI

A differenza dei trasferimenti definitivi, nell’assegnazione provvisoria il punteggio non deriva dagli anni di servizio o dai titoli culturali, ma viene calcolato unicamente in base alle esigenze di famiglia.

Come evidenziato nell’Allegato 3 del contratto sulla mobilità, i punteggi relativi ai figli hanno subito un incremento rispetto al passato a seguito delle novità introdotte già per quest’anno scolastico 2025/26.

Nello specifico, la valutazione si articola secondo questo schema:

Tipo di esigenza

Punteggio assegnato

A) Ricongiungimento: al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai figli minori, ai figli maggiorenni con grave disabilità (Art. 3, c. 3, L. 104/92), ai genitori con più di 65 anni o a minori/maggiorenni affidati con disabilità grave. 6 Punti
B) Figli fino a 6 anni: per ogni figlio o minore affidato che non abbia ancora compiuto i 6 anni di età. 5 Punti
C) Figli da 6 a 18 anni: per ogni figlio o minore affidato di età compresa tra i 6 e i 18 anni (o maggiorenne totalmente inabile a proficuo lavoro). 4 Punti
D) Cura e assistenza: per la cura di figli, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto o genitori totalmente e permanentemente inabili al lavoro, assistibili solo nel comune richiesto. 6 Punti

Criteri specifici e condizioni di attribuzione

Per l’assegnazione corretta dei punteggi sopra elencati, l’Allegato 3 definisce regole e scadenze specifiche relative ai requisiti anagrafici e di residenza:

  • requisito dei tre mesi per il ricongiungimento: il punteggio per il comune di ricongiungimento (Lettera A) viene riconosciuto solo se i familiari di riferimento vi risiedono effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza della presentazione della domanda. Si deroga a questo vincolo temporale esclusivamente in due casi: per i figli nati nei tre mesi precedenti il termine ultimo della domanda e per il coniuge, convivente o parte dell’unione civile che si sia trasferito per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti;
  • figli maggiorenni con grave disabilità: il punteggio spetta anche se il riconoscimento di gravità è soggetto a revisione medica successiva, a condizione che sia certificata la necessità di un’assistenza globale, continua e permanente e che la validità della certificazione copra l’inizio dell’anno scolastico di riferimento;
  • flessibilità per il calcolo dell’età dei genitori: per l’attribuzione del punteggio di ricongiungimento ai genitori, la soglia dei 65 anni si considera raggiunta se il genitore (ne basta uno) compie gli anni entro l’intero anno solare in cui si effettua l’assegnazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento);
  • flessibilità per l’età dei figli: allo stesso modo, il punteggio per i figli (5 o 4 punti) viene assegnato considerando l’età che gli stessi compiono entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui si effettua la procedura.

Si ricorda che il movimento è regolato in prima istanza dalle precedenze previste dall’art. 8 del CCNI. I docenti che beneficiano di una precedenza ottengono il movimento prima degli altri colleghi, indipendentemente dal punteggio posseduto. In caso di perfetta parità, sia di precedenza che di punteggio, il criterio di spareggio stabilito dal testo normativo prevede la prevalenza del docente con la maggiore anzianità anagrafica.

 

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Assegnazione provvisoria docenti, il punteggio ultima modifica: 2026-06-16T10:09:33+02:00 da
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