Assegnazione provvisoria interprovinciale: il DDL Scuola supera il vincolo triennale per l’a.s. 2015/16

di Lalla,  Orizzonte Scuola  1.7.2015.  

Il DDL scuola, ridotto a maxiemendamento approvato dal Senato il 25 giugno scorso, introduce una importante novità sulla richiesta di assegnazione interprovinciale per i docenti di ruolo.

Al comma 106 si legge “Limitatamente all’a.s. 2015/16 i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/15, anche in deroga al vincolo triennale, possono richiedere l’assegnazione interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Miur nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.”

Pertanto, una volta approvata la legge (con firma del Presidente della Repubblica e pubblicazione in GU) sarà possibile dare seguito al comma 12 dell’art. 1 della preintesa stipulata il 13 maggio 2015 “12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.”

Solo in seguito il Ministero emanerà le necessarie indicazioni per la formulazione della richiesta, da inoltrare sempre on line.

Nel frattempo è possibile presentare domanda cartacea? No, non avrebbe alcun senso, non c’è alcuna modulistica predisposta a tal fine, nè sarebbe possibile da parte degli Uffici Scolastici accettare una domanda presentata in assenza di riferimento normativo approvato.

Naturalmente va chiarito che la previsione contenuta nel DDL riguarda tutti gli ordini di scuola, anche infanzia e primaria, nonostante la presentazione delle domande sia già scaduta il 30 giugno. Ancora una volta, sarà il Ministero a fornire le corrette indicazioni.

Va anche precisato che autorizzare la possibilità di presentare la domanda non comporta necessariamente l’ottenimento di quanto richiesto. I posti a disposizione infatti non aumentano, fermo restando il comma 13 dell’art. 7 della preintesa ” Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016.”

Assegnazione provvisoria interprovinciale: il DDL Scuola supera il vincolo triennale per l’a.s. 2015/16 ultima modifica: 2015-07-02T05:49:47+02:00 da
Gilda Venezia

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