Assegnazione provvisoria, la si può ottenere anche a punteggio zero

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Orizzonte Scuola, 28.7.2017

– La richiesta di assegnazione provvisoria può essere presentata dal docente che possiede uno dei requisiti indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI 2017/18, dove si chiarisce che questo movimento può essere richiesto dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).

Il docente che chiede assegnazione provvisoria ha diritto alla valutazione del punteggio spettante in base alla specifica tabella allegata al contratto (Allegato 3), come abbiamo chiarito nel nostro articolo.

Il punteggio spettante riguarda, quindi, esclusivamente le esigenze di famiglia e non si considerano il servizio maturato e i titoli posseduti dal docente.

Tra le esigenze di famiglia spetta il punteggio per i figli minori e per il comune di ricongiungimento.

Il punteggio di ricongiungimento spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art.7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso per l’attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese tra le preferenze espresse.

Nel caso di ricongiungimento ai genitori, il punteggio spetta per genitori di età superiore ai 65 anni ed è attribuito anche nei casi in cui i 65 anni vengono compiuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

Per i figli minori il punteggio spettante è di 4 punti per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni e di 3 punti per figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.

Un’utile precisazione, inserita nelle note esplicative (nota 4), indica che il punteggio per i figli minori si attribuisce anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

In presenza dei requisiti e delle condizioni indicate, il docente può chiedere assegnazione provvisoria che, se risultano posti disponibili, potrà essere disposta, a parità di precedenze, in base al punteggio.

Si chiarisce che in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica

Il punteggio spettante può variare in relazione alla sede nella quale il docente potrà essere soddisfatto.

Se, infatti, il punteggio per i figli minori spetta sempre per tutte le preferenze inserite nella domanda, il punteggio di ricongiungimento, invece, spetta solo per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento o nel comune viciniore, se in quello di ricongiungimento non vi sono scuole richiedibili per l’insegnamento del docente.

L’assegnazione provvisoria, quindi, potrebbe essere disposta a punteggio zero nei seguenti casi:

  1. docente senza figli minori che viene soddisfatto per una delle preferenze espresse su scuola ubicata in altro comune, diverso da quello di ricongiungimento
  2. docente senza figli minori che viene soddisfatto nella richiesta per ricongiungimento ai genitori di età inferiore ai 65 anni

In ambedue i casi, però, il docente è in possesso di uno dei requisiti necessari per poter chiedere assegnazione provvisoria.

Riteniamo utile sottolineare questo per fornire un preciso chiarimento a tutti coloro che erroneamente ritengono che l’AP a punteggio zero possa interessare i docenti che, pur non avendo i requisiti, presentano ugualmente la domanda di assegnazione provvisoria.

Questa convinzione non è corretta e ribadiamo, infatti, che l’assegnazione provvisoria a punti zero esiste, ma riguarda il caso in cui un docente viene soddisfatto nella domanda di AP per un comune diverso da quello di ricongiungimento, mentre i 6 punti spettano solo per scuole di quello specifico comune.

Per scuole di altri comuni inserite dal docente nelle preferenze, l’AP spetta, ma senza il punteggio di ricongiungimento e, se il docente non ha figli minori che garantirebbero dei punti, la sua assegnazione sarà a punteggio zero, ma nel rispetto della normativa, dei requisiti e dei limiti stabiliti dal CCNI.

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Assegnazione provvisoria, la si può ottenere anche a punteggio zero ultima modifica: 2017-07-28T09:23:41+02:00 da
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