Assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento

Orizzonte Scuola, 17.8.2017

– Assegnazione provvisoria: non poteva essere chiesta dal docente che ha ottenuto il movimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

Giorgia – Sono una docente di ruolo nel sostegno, grazie alla mobilità professionale ho ottenuto quest’anno il passaggio di ruolo dalle superiori alle medie, e, grazie ad esso, sono riuscita ad avvicinarmi dalla Lombardia ad un ambito territoriale della mia provincia di residenza in Sicilia. Vorrei sapere se tale mobilità professionale corrisponde a trasferimento ed in quanto tale mi impedisce di ottenere assegnazione provvisoria, visto che l’ambito territoriale e la scuola di titolarità per il prossimo triennio è distante più di un’ora dalla mia residenza ed ho le condizioni per il riavvicinamento.

Giovanna Onnis – Gentilissima Giorgia,
il passaggio di ruolo ottenuto rientra nella mobilità professionale e questo movimento non deve essere confuso con il trasferimento che è mobilità territoriale.
Ai fini della possibilità di chiedere assegnazione provvisoria in seguito al movimento da te ottenuto, non vi sono differenze tra mobilità territoriale e professionale.
Nei commi 2 e 3 dell’art.7 del CCNI si stabilisce, infatti, quanto segue:

2. L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1. Inoltre l’assegnazione provvisoria può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di cui al comma 1 o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
3. L’assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati.

Come puoi notare si parla genericamente di “mobilità” e non in modo specifico di trasferimento, quindi le disposizioni citate si riferiscono alla mobilità nella sua interezza, cioè sia ai trasferimenti che ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo.

Avendo ottenuto, quindi, il passaggio di ruolo interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, in assenza delle condizioni indicate nel contratto, non potevi chiedere AP anche se il comune di titolarità risulta distante dal comune di ricongiungimento

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Assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento ultima modifica: 2017-08-20T06:25:02+02:00 da
Gilda Venezia

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