Assegnazione provvisoria: nessuna conseguenza sulla sede di titolarità, vale solo un anno

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  28.7.2016

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– L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere richiesto dai docenti che possiedono i requisiti per il ricongiungimento familiare.

In base all’art. 7 dell’ipotesi di CCNI, così come chiarito anche da OrizzonteScuola, è possibile, infatti, chiedere assegnazione provvisoria in presenza di precisi requisiti:

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori

La deroga al vincolo triennale prevista per il prossimo anno scolastico 2016/17 consente, inoltre, anche ai docenti neo-immessi di poter chiedere AP interprovinciale.

Questa possibilità risulta di vitale importanza per molti docenti che avranno assegnazione della sede definitiva in provincia e anche in regione diversa rispetto a quella di residenza del nucleo familiare e per tutti i docenti con sede di titolarità distante rispetto al comune di ricongiungimento.

La preoccupazione comune a molti docenti che si trovano o rischiano di trovarsi in questa situazione e che sono, conseguentemente, interessati all’assegnazione provvisoria, riguarda le conseguenze che l’AP potrà avere sulla titolarità.

Sono frequenti, infatti, le richieste di chiarimento che arrivano alla redazione di OrizzonteScuola da parte di docenti che, in seguito alla mobilità, risultano essere titolari su scuola.

La principale richiesta che riassume molti dei quesiti posti alla nostra redazione è la seguente:

Se ottengo assegnazione provvisoria perdo la titolarità nella scuola e vengo assegnato d’ufficio ad un ambito territoriale?
Riteniamo utile chiarire ai docenti che hanno manifestato questa preoccupazione, che l’assegnazione provvisoria è un movimento annuale e, come tale, non determina nessuna modifica nella titolarità del docente. La scuola di titolarità rimarrà invariata e la scuola assegnata in AP risulterà una sede provvisoria per un solo anno scolastico.
Se l’anno successivo, quindi, il docente non parteciperà alla mobilità annuale e nella scuola di titolarità non ci saranno modifiche nell’organico, nel senso di una contrazione con conseguenti esuberi che lo potrebbero coinvolgere, prenderà servizio nella scuola di titolarità per la quale, ribadiamo, l’assegnazione provvisoria non determina nessuna conseguenza.
L’unica conseguenza legata all’assegnazione provvisoria, in caso di soddisfacimento della domanda, riguarda il punteggio di continuità. L’AP, infatti, determina l’interruzione della continuità con perdita del punteggio maturato dal docente nella scuola di titolarità o non consente, comunque, di conteggiare l’anno di servizio in assegnazione provvisoria ai fini della continuità.
L’unica eccezione che consente di maturare il punteggio di continuità anche in seguito ad AP riguarda i docenti soprannumerari nell’ottennio, trasferiti a domanda condizionata e che chiedono ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Anche se l’anno di servizio in assegnazione provvisoria, nella maggior parte dei casi, fatta eccezione per i docenti soprannumerari come indicato, non può essere valutato come anno svolto nella scuola di titolarità ai fini del punteggio di continuità, ribadiamo che questo non determina nel modo più assoluto la perdita di titolarità nella scuola che, al contrario, rimane invariata.

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Assegnazione provvisoria: nessuna conseguenza sulla sede di titolarità, vale solo un anno ultima modifica: 2016-07-28T11:24:35+02:00 da
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