Assegnazione provvisoria: può chiederla il docente in anno di prova?

Gilda Venezia

Di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 17.6.2026.

Gilda Venezia

Assegnazione provvisoria 2026/27, può chiederla il docente in anno di prova? Conta la tipologia del contratto

Durante la diretta del Question Time dello scorso 12 giugno 2026, l’esperta Sonia Cannas ha affrontato un tema particolarmente delicato e fonte di frequenti fraintendimenti: la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria a luglio per i docenti che stanno completando l’anno di formazione e prova.

Nello specifico, un docente beneficiario di una deroga al vincolo triennale ha chiesto se la presentazione dell’istanza sia subordinata o meno all’aver già sostenuto il colloquio finale di valutazione. La risposta della prof.ssa Sonia Cannas evidenzia come il superamento dell’anno di prova non sia un requisito universale, ma dipenda esclusivamente dalla natura giuridica del contratto stipulato dall’insegnante.

Docenti già a tempo indeterminato: nessun blocco per il colloquio

Per i docenti che hanno iniziato l’anno scolastico con un regolare contratto a tempo indeterminato, il superamento dell’anno di prova non costituisce in alcun modo un vincolo per l’accesso alla mobilità annuale.

Grazie alla presenza di una deroga al blocco triennale, questi docenti possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria a luglio (sia provinciale che interprovinciale) a prescindere dal calendario del proprio comitato di valutazione. In questo caso, quindi, non ha alcuna importanza se il colloquio finale sia stato già sostenuto o meno al momento dell’apertura delle funzioni ministeriali.

Docenti da GPS sostegno (finalizzati al ruolo): il superamento è obbligatorio

La situazione cambia radicalmente per gli insegnanti che stanno svolgendo l’anno di formazione e prova a seguito di una nomina da GPS prima fascia sostegno o elenchi aggiuntivi, finalizzata all’immissione in ruolo.

Per questa specifica categoria di personale, il contratto in essere non è ancora a tempo indeterminato (lo diventerà solo da settembre 2026, previo superamento del percorso di formazione previsto), ma si configura come un incarico a tempo determinato. Di conseguenza, il superamento effettivo dell’anno di prova e il conseguimento della relativa idoneità rappresentano un requisito normativo imprescindibile. Senza aver prima completato positivamente l’intero percorso valutativo (colloquio e test finale), questi docenti non avranno la possibilità giuridica di inoltrare la richiesta di assegnazione provvisoria.

Motivi per cui richiedere assegnazione provvisoria

Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria riveste un ruolo strettamente assistenziale e straordinario. Di conseguenza, l’istanza può essere inoltrata esclusivamente se supportata da una delle seguenti motivazioni debitamente certificate:

  • ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
  • ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
  • ricongiungimento ai propri genitori;
  • ricongiungimento a conviventi stabili (inclusi parenti e affini), purché la convivenza anagrafica sia ufficialmente registrata;
  • assistenza a congiunti con disabilità ai sensi della Legge 104/92 (anche se non conviventi);
  • gravi esigenze di salute del docente richiedente.
Assegnazione provvisoria: può chiederla il docente in anno di prova? ultima modifica: 2026-06-17T16:46:54+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams


Sito realizzato da Gilda Venezia