Assegnazione provvisoria, può essere richiesta anche per gravi esigenze di salute

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 7.7.2019

– Oltre i motivi di ricongiungimento ai figli, al coniuge e ai genitori, possono richiedere assegnazione provvisoria anche i docenti che hanno gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria.

Assegnazione provvisoria anche per motivi di salute

Ai sensi dell’art.7, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019-2022. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo art.8 del CCNI utilizzazioni 2019/2022.

Richiesta di una qualsiasi provincia

Un docente o una docente che ha dei gravi problemi di salute, come ad esempio una malattia oncologica oppure ha diritto alla precedenza ai sensi dell’art.33, comma 6 della legge 104/92, oppure dell’art.21 della medesima legge sulla disabilità, potrebbe richiedere assegnazione provvisoria in una qualsiasi provincia italiana senza necessariamente addurre motivi anagrafici di residenza propri o dei familiari.

In buona sostanza per l’assegnazione provvisoria 2019/2020, mentre i motivi di ricongiungimento necessitano della documentazione della residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi (per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande), e l’assegnazione può essere richiesta solo verso la provincia del familiare a cui si intende essere ricongiunti, per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria per motivi di salute, il docente è libero di scegliere la provincia che più desidera senza obbligo di ricongiungimento a un figlio, al coniuge o parte dell’unione civile o a un genitore.

È importante sapere che il motivo dei gravi motivi di salute non necessita della precedenza della legge 104/92 ma semplicemente di una idonea certificazione sanitaria che attesti le gravi esigenze di salute del richiedente.

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Assegnazione provvisoria, può essere richiesta anche per gravi esigenze di salute ultima modifica: 2019-07-07T19:00:42+02:00 da
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