Assegnazioni, nodo convivenza

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di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 29.5.2018

– Braccio di ferro tra ministero e sindacati sui ricongiugimenti. Rischio contenzioso –

Strada in salita per il contratto sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. La trattativa si è arenata sulla questione dell’obbligo della convivenza con il familiare con cui si chiede di ricongiungersi. In pratica, per avere diritto all’assegnazione provvisoria non basta avere un coniuge o un parente prossimo: è necessario che il richiedente viva nella stessa casa con il familiare a cui chiede di ricongiungersi. I sindacati hanno chiesto all’amministrazione di eliminare il vincolo della convivenza. Ma il ministero non ha alcuna intenzione di accogliere tale richiesta. Almeno per ora.

La questione è dirimente perché l’obbligo della convivenza con il familiare restringe fortemente la platea degli aventi titolo a chiedere l’assegnazione. In ciò penalizzando in modo particolare celibi, nubili, separati o divorziati senza figli o con figli non conviventi altrimenti esclusi dal diritto a chiedere l’assegnazione.

Oltre tutto la posizione dell’amministrazione sembrerebbe priva di copertura legale. L’istituto dell’assegnazione provvisoria discende, infatti, dall’articolo 475 del decreto legislativo 297/94, che non fa alcuna menzione dell’obbligo di convivenza ai fini dell’insorgenza del diritto a partecipare alla mobilità annuale. Il comma 5, dell’articolo 475, si limita a stabilire che: «La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia».

La clausola contrattuale che prevede questa limitazione, dunque, potrebbe essere nulla. L’articolo 40, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 165/2001 stabilisce, infatti, che in materia di mobilità « la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge». E siccome la legge non prevede il requisito della convivenza ai fini dell’accesso alle assegnazioni provvisorie, una clausola che prevedesse tale vincolo andrebbe incontro alla sanzione della nullità e della sostituzione automatica della clausola nulla con la norma di legge con cui contrasta. Così come previsto dall’articolo 2, comma 3-bis del decreto legislativo 165/2001.

Nel caso specifico, dunque, la clausola del contratto sulle assegnazioni provvisorie che prevedesse il requisito della convivenza, risultando in contrasto con l’articolo 475 del decreto legislativo 297/94 che al comma 5 non prevede tale vincolo, risulterebbe automaticamente cancellata e sostituita con la disposizione contenuta nel medesimo comma 5.

Tutto ciò si verificherebbe nel caso in cui i sindacati dovessero accettare di sottoscrivere un nuovo contratto sulla mobilità annuale che comprendesse una clausola come quella appena descritta.

Se invece l’accordo non dovesse essere concluso e l’amministrazione decidesse di fare uso del potere sostitutivo di ordinanza, l’illegittimità potrebbe assumere rilievo sotto forma di eccesso di potere. Nel caso specifico, infatti, la disposizione eventualmente contenuta nell’ordinanza risulterebbe adottata per un fine diverso da quello previsto dalla legge. La ratio dell’articolo 475 del decreto legislativo 297/94, infatti, è quella di consentire e agevolare la fruizione del diritto al ricongiungimento e all’unità familiare. Diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, essendo espressamente previsto in alcuni trattati internazionali ratificati dall’Italia (tra i tanti, si veda l’articolo 8, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

L’articolo 117 della Costituzione prevede, infatti, l’immissione diretta in Costituzione delle norme dei trattati internazionali. In entrambi i casi, dunque, se il conflitto non si risolverà tramite la cancellazione del requisito della convivenza, il rischio che si corre è quello di innescare l’ennesimo contenzioso seriale. Che andrebbe ad aggiungersi al contenzioso seriale già in atto, sempre in materia mobilità, che sta vedendo l’amministrazione soccombente con frequenza quasi quotidiana.

La causa è da ricercarsi nel cattivo funzionamento del cosiddetto algoritmo. Le due questioni, peraltro, sono strettamente collegate. Le soccombenze dell’amministrazione in materia di mobilità a domanda, a causa delle diverse migliaia di trasferimenti interprovinciali errati, determina l’assegnazione dei docenti vincitori ad ambiti diversi da quelli di titolarità. L’assegnazione avviene spesso in soprannumero. E ciò determina a sua volta forti aggravi per l’erario costretto a pagare il docente vincitore, anche se in esubero, e il docente supplente che va a coprire la cattedre di titolarità lasciata vuota da quest’ultimo. Tali costi sono destinati a salire se al contenzioso seriale sui trasferimenti si aggiungerà anche un analogo contenzioso in tema di assegnazioni provvisorie negate per nullità della clausola contrattuale che prevede la convivenza con il familiare a cui ricongiungersi oppure per eccesso di potere, qualora l’amministrazione dovesse essere costretta a procedere per ordinanza. Un rischio facilmente evitabile se l’amministrazione accettasse di cancellare il vincolo della convivenza consentendo così il ripristino del diritto al ricongiungimento familiare.

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Assegnazioni, nodo convivenza ultima modifica: 2018-05-29T14:06:13+02:00 da
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