Assegnazioni Utilizzi

Assegnazioni provvisorie, come funziona il punteggio. Differenza con utilizzazioni

Orizzonte Scuola, 24.6.2020.

La valutazione del punteggio per la mobilità annuale viene fatta secondo criteri differenti per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Nel CCNI sono inserite, infatti, due distinte tabelle di valutazione, specifiche per i due movimenti annuali.

Per le utilizzazioni si valutano servizio, titoli ed esigenze di famiglia, mentre per le assegnazioni provvisorie si valuta solo il punteggio relativo alle esigenze di famiglia.

Vediamo nel dettaglio le differenze

Punteggio valutabile per le utilizzazioni

I criteri per la valutazione del punteggio spettante per le utilizzazioni sono indicati nell’Allegato 2 del CCNI dove è inserita la Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni.

Il punteggio spettante è quello relativo alla graduatoria interna di istituto, aggiornato con eventuali titoli acquisiti entro il termine di presentazione della domanda e tenendo conto dell’anno scolastico in corso.

Se per la mobilità, infatti, non si può valutare l’anno in corso, per le  utilizzazioni è compreso sia come punteggio per l’anno di servizio in ruolo, sia come punteggio per l’anno di continuità, eventualmente spettante, nella scuola di titolarità.

La Tabella di valutazione valida per le utilizzazioni si compone delle  seguenti tre parti:
I – Anzianità di servizio
II – Esigenze di famiglia
III – Titoli generali

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Nella valutazione del servizio si deve fare riferimento al punteggio spettante per il trasferimento d’ufficio e non per quello spettante nel trasferimento a domanda.

Le differenze sostanziali riguardano il servizio pre-ruolo, il servizio in altro ruolo e l’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica

Servizio pre-ruolo

Per le utilizzazioni il servizio pre-ruolo si valuta con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi

Servizio in altro ruolo

Come per la mobilità d’ufficio anche per le utilizzazioni il servizio prestato in altro ruolo, diverso da quello di attuale appartenenza, si valuta in modo differente a seconda del grado di titolarità e del grado di istruzione diverso nel quale è stato prestato un precedente servizio in ruolo.

Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola Primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia

Anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata, per la mobilità d’ufficio e, quindi, per le utilizzazioni, con 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sia nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio, sia nel caso in cui il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza

Servizio nel ruolo di appartenenza

La valutazione del servizio nel ruolo di appartenenza è sempre di 6 punti per ogni anno.
Si riporta per maggior chiarezza la specifica tabella allegata al CCNI

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Le esigenze di famiglia valutabili nelle utilizzazioni sono legate al ricongiungimento familiare e ai figli minori, secondo i criteri stabiliti nella Tabella come di seguito indicato

TITOLI GENERALI

Nella sezione III della Tabella di valutazione valida per le utilizzazioni sono indicati tutti i titoli che possono essere valutati con relativo punteggio, come di seguito riportato

Il punteggio massimo cumulabile per i titoli posseduti non può superare i 10 punti, con esclusione dei titoli indicati nelle lettere A (superamento pubblico concorso ordinario) e H (partecipazione esami di Stato negli anni scolastici 1998/99 – 1999/2000 – 2000/2001), che sono valutati sempre rispettivamente con 12 punti e con massimo 3 punti.
Questo limite è stabilito chiaramente nella stessa tabella di valutazione:

Punteggio valutabile per le assegnazioni provvisorie

I criteri per la valutazione del punteggio spettante per le assegnazioni provvisorie sono indicati nell’Allegato 3 del CCNI dove è inserita la Tabella di valutazione specifica per le assegnazioni provvisorie.
Per questo movimento annuale non è previsto alcun punteggio per servizio e titoli e le uniche voci presenti nella Tabella, che consentono di valutare il punteggio, sono le esigenze di famiglia e precisamente il ricongiungimento familiare e i figli minori, come di seguito indicato

Punteggio ricongiungimento familiare

Si precisa che il punteggio di ricongiungimento spetta solo per il comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento, a condizione che esso, alla data di presentazione della domanda, vi risieda con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Per le preferenze relative ad altri comuni, inserite nella domanda, non spetta, quindi, alcun punteggio di ricongiungimento.
Il punteggio per ricongiungimento al genitore spetta soltanto se la sua età è superiore ai 65 anni.

Punteggio figli

Il punteggio per i figli spetta solo se sono minori di età, con la distinzione tra minori di 6 anni e minori di età compresa tra 6 e 18 anni. Nel primo caso spettano 4 punti, nel secondo caso spettano 3 punti.
Il punteggio per i figli minori spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, quindi anche per scuole ubicate in comune diverso da quello di ricongiungimento

Assegnazione provvisoria a punteggio zero

Le precisazioni segnalate indicano che esiste la possibilità di chiedere o ottenere assegnazione provvisoria a punteggio zero per i docenti che possiedono i requisiti per presentare domanda, ma non usufruiscono delle condizioni necessarie per poter valutare punteggio

ALCUNI ESEMPI:

1- Docente senza figli minori che chiede ricongiungimento al genitore di età inferiore ai 65 anni
2- Docente senza figli minori che ottiene assegnazione provvisoria in un comune diverso da quello di residenza del coniuge verso il quale chiede ricongiungimento

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Le esigenze di famiglia valutabili nelle utilizzazioni sono legate al ricongiungimento familiare e ai figli minori, secondo i criteri stabiliti nella Tabella come di seguito indicato

TITOLI GENERALI

Nella sezione III della Tabella di valutazione valida per le utilizzazioni sono indicati tutti i titoli che possono essere valutati con relativo punteggio, come di seguito riportato

Il punteggio massimo cumulabile per i titoli posseduti non può superare i 10 punti, con esclusione dei titoli indicati nelle lettere A (superamento pubblico concorso ordinario) e H (partecipazione esami di Stato negli anni scolastici 1998/99 – 1999/2000 – 2000/2001), che sono valutati sempre rispettivamente con 12 punti e con massimo 3 punti.
Questo limite è stabilito chiaramente nella stessa tabella di valutazione:

Punteggio valutabile per le assegnazioni provvisorie

I criteri per la valutazione del punteggio spettante per le assegnazioni provvisorie sono indicati nell’Allegato 3 del CCNI dove è inserita la Tabella di valutazione specifica per le assegnazioni provvisorie.

Per questo movimento annuale non è previsto alcun punteggio per servizio e titoli e le uniche voci presenti nella Tabella, che consentono di valutare il punteggio, sono le esigenze di famiglia e precisamente il ricongiungimento familiare e i figli minori, come di seguito indicato

Punteggio ricongiungimento familiare

Si precisa che il punteggio di ricongiungimento spetta solo per il comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento, a condizione che esso, alla data di presentazione della domanda, vi risieda con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Per le preferenze relative ad altri comuni, inserite nella domanda, non spetta, quindi, alcun punteggio di ricongiungimento.

Il punteggio per ricongiungimento al genitore spetta soltanto se la sua età è superiore ai 65 anni.

Punteggio figli

Il punteggio per i figli spetta solo se sono minori di età, con la distinzione tra minori di 6 anni e minori di età compresa tra 6 e 18 anni. Nel primo caso spettano 4 punti, nel secondo caso spettano 3 punti.

Il punteggio per i figli minori spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, quindi anche per scuole ubicate in comune diverso da quello di ricongiungimento

Assegnazione provvisoria a punteggio zero

Le precisazioni segnalate indicano che esiste la possibilità di chiedere o ottenere assegnazione provvisoria a punteggio zero per i docenti che possiedono i requisiti per presentare domanda, ma non usufruiscono delle condizioni necessarie per poter valutare punteggio

ALCUNI ESEMPI:

1- Docente senza figli minori che chiede ricongiungimento al genitore di età inferiore ai 65 anni
2- Docente senza figli minori che ottiene assegnazione provvisoria in un comune diverso da quello di residenza del coniuge verso il quale chiede ricongiungimento.

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Assegnazioni provvisorie, come funziona il punteggio. Differenza con utilizzazioni ultima modifica: 2020-06-24T06:48:12+02:00 da
Gilda Venezia

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