L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per ricongiungimento anche al convivente. A tal fine è necessario che la convivenza sia dimostrata da certificazione anagrafica di residenza.
Prima di entrare nel focus dell’argomento, rispondendo ad un quesito di una nostra lettrice, ricordiamo lo status delle trattative tra MIM e OOSS per riscrivere il CCNI 19/22 e i motivi per cui è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria.
CCNI
Nell’incontro del 4 giugno u.s., Ministero e sindacati hanno definito un calendario serrato, al fine di giungere in breve alla riscrittura del contratto, sottoscritto il quale si potrà procedere alla presentazione delle domande.
Le istanze del personale docente dovrebbero essere presentate dall’11 al 24 luglio 2025, date naturalmente da confermare. Assegnazioni provvisorie docenti e ATA 2025-26, possibile periodo per domande a luglio. Il Ministero vuole chiudere accordo in fretta: già calendarizzati 7 incontri fino al 25 giugno
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Oltre ad essere in possesso di uno dei sopra riportati motivi, il docente deve essere libero dai vincoli nella scuola di titolarità. Ne abbiamo parla in Assegnazioni provvisorie 2025/26: come e chi può presentare domanda. Anche i docenti con vincolo se rientrano nelle deroghe
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Mi servirebbe un’informazione. Per la domanda di assegnazione provvisoria tra i requisiti richiesti mi potrei avvalere del seguente requisito: ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il mio dubbio che chiedo a lei è: per certificazione anagrafica serve che sposto la residenza a casa del mio compagno o basta il domicilio?
La certificazione anagrafica può essere rilasciata soltanto per la residenza e non anche per il domicilio la cui scelta non segue alcuna formalità, ossia non richiede alcuna iscrizione all’anagrafe. Quanto detto si evince anche dall’art. 13 del DPR 223/1989 che, nell’indicare le dichiarazioni anagrafiche, cita il trasferimento della residenza ma non il domicilio. A ciò aggiungiamo quanto indicato nella nota 1 alla tabella di valutazione relativa alle assegnazioni provvisorie, laddove leggiamo che la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o dichiarazione personale (ai sensi del D.P.R. 445/2000).
In definitiva, quando si parla di certificazione anagrafica ci si riferisce alla residenza. Pertanto, la nostra lettrice potrà dimostrare la convivenza con il compagno solo a condizione di avere la medesima residenza.
Per completezza, ricordiamo che la persona cui si chiede il ricongiungimento deve risiedere nel comune richiesto da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda (ciò per la persona cui ricongiungersi e non per il richiedente l’assegnazione).
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Assegnazioni provvisorie docenti 25/26: serve la residenza ultima modifica: 2025-06-10T14:12:23+02:00 da