Assegnazioni provvisorie, docenti con mobilità provinciale che vengono esclusi. Un errore da rettificare

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Orizzonte Scuola, 28.8.2017

– Siamo ormai in dirittura d’arrivo per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e gli Uffici Scolastici delle diverse province stanno lavorando al fine di rispettare la scadenza del 31 agosto per la pubblicazione dei movimenti come previsto nell’art.9 comma 5 del CCNI

Il termine è ulteriormente ribadito nella nota ministeriale n. 28578 del 27/06/2017 dove si sottolinea quanto segue:

Le operazioni di utilizzo e assegnazioni dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2017, come previsto dall’art 9 dell’ipotesi contrattuale”

Alcune province hanno già pubblicato le graduatorie e/ o i movimenti disposti e, purtroppo, ancora una volta dobbiamo segnalare errori nell’interpretazione dell’art.7 del CCNI.

Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione da parte di docenti che si vedono esclusi ingiustamente dalle assegnazioni provvisorie.

Si tratta di docenti che con la mobilità 2017/18 hanno ottenuto, per trasferimento, una nuova sede di titolarità all’interno della stessa provincia di titolarità.

Il movimento ottenuto è, quindi, provinciale e non rappresenta, per questi docenti, un impedimento per chiedere e ottenere AP se la nuova sede di titolarità ottenuta non è ubicata nel comune di ricongiungimento.

Questi docenti, quindi, se possiedono i requisiti necessari per richiedere assegnazione provvisoria, così come indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI (ricongiungimento familiare o gravi esigenze di salute del richiedente), hanno tutto il diritto di poter essere soddisfatti nella loro richiesta di AP provinciale in presenza di cattedra disponibile in una delle preferenze inserite nella domanda, nel rispetto della sequenza operativa dei movimenti e delle richieste effettuate da altri docenti con maggior diritto per precedenza o maggior punteggio .

L’unico impedimento per questi docenti è la richiesta di AP nello stesso comune di titolarità, come esplicitamente indicato nello stesso art.7: “L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità”

Alcuni Uffici Scolastici Provinciali, invece, non stanno agendo in questo modo e ritengono erroneamente di dover escludere dalle assegnazioni provvisorie i docenti soddisfatti nella mobilità provinciale.

Queste alcune delle motivazioni indicate:

Già destinatario di mobilità 2017/18, cfr. art.7 CCNI”

Escluso, già trasferito art.7 CCNI”

Si tratta di un errore che penalizza i docenti coinvolti e che richiede immediata rettifica da parte degli Uffici competenti, per consentire loro di poter usufruire del diritto di chiedere e, in presenza di disponibilità, di ottenere assegnazione provvisoria.

Tale errore è determinato da un’errata interpretazione dell’art.7 comma 1, dove si parla di assegnazioni provvisorie provinciali, nella parte che recita quanto segue:

[…..] Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’ art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017”

Questa disposizione non riguarda i docenti che hanno partecipato alla mobilità provinciale ottenendo il trasferimento richiesto, ma interessa coloro che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale ottenendo il trasferimento richiesto nella provincia di ricongiungimento. Per questi docenti l’AP potrà essere richiesta nella nuova provincia di titolarità (si tratta, quindi, di AP provinciale), nel comune di ricongiungimento, solo se usufruiscono di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sulla mobilità 2017/18, precedenza grazie alla quale hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale.

Ribadiamo, quindi, che tale vincolo riguarda solo coloro che con la mobilità 2017/18 hanno ottenuto, senza precedenza, la titolarità in un’altra provincia corrispondente a quella di ricongiungimento, ma non riguarda assolutamente i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa provincia di titolarità.

Riteniamo, quindi, doveroso segnalare questo grave errore, con l’auspicio che gli Uffici Scolastici Provinciali coinvolti apportino immediate e doverose correzioni e gli Uffici Scolastici Provinciali che non hanno ancora pubblicato i movimenti, li predispongano applicando correttamente la normativa.

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Assegnazioni provvisorie, docenti con mobilità provinciale che vengono esclusi. Un errore da rettificare ultima modifica: 2017-08-28T08:18:25+02:00 da
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