Assegnazioni provvisorie e utilizzazione sostegno: quando si possono chiedere? FaQ

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Orizzonte Scuola, 18.7.2018

– I docenti non soddisfatti nella domanda di mobilità o comunque con titolarità in una sede per loro “scomoda”, per poter lavorare il prossimo anno scolastico in una sede più vicina al comune di residenza o di ricongiungimento familiare, hanno la possibilità, se possiedono i requisiti necessari, di partecipare alla mobilità annuale presentando domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria.

I requisiti necessari sono quelli indicati nel CCNI sulla mobilità annuale 2018/19, nell’art.2 per le utilizzazioni e nell’art.7 per le assegnazioni provvisorie, come abbiamo esplicitato nei nostri articoli

Oltre che per la classe di concorso o posto di titolarità, la mobilità annuale può essere chiesta anche per altre classi di concorso, altra tipologia di posto e/o altro grado di istruzione.

I maggiori dubbi esternati dai docenti alla nostra redazione riguardano la mobilità annuale sul sostegno, per la quale sono numerose le richieste di chiarimenti, alle quali riteniamo importante fornire risposte.

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Mobilità annuale sul sostegno: quali movimenti?

È possibile chiedere posti di sostegno sia con domanda di utilizzazione che con domanda di assegnazione provvisoria, ma le condizioni e i requisiti necessari sono differenti.

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Utilizzazione sul sostegno

Se in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.2 del CCNI, possono chiedere utilizzazione sul sostegno sia i docenti titolari su questa tipologia di posto che i docenti titolari su posto comune/materia in possesso del titolo di specializzazione o, in un caso specifico, anche in assenza di specializzazione.

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Utilizzazione docenti titolari sul sostegno

Per chiedere utilizzazione sul sostegno i docenti con titolarità su questa tipologia di posto devono essere soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure la tipologia di posto di titolarità deve risultare in esubero provinciale

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Utilizzazione docenti specializzati titolari su materia

I docenti titolari su materia specializzati sul sostegno possono chiedere utilizzazione su questa tipologia di posto nei seguenti casi:

  1. docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure appartenenti a classe di concorso o posto comune in esubero provinciale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI, possono chiedere utilizzazione anche se non risultano soprannumerari e “possono essere utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 11.4.2017, così come prorogato per l’a.s. 2018/19”
  2. docenti non soprannumerari che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno nel grado di istruzione di titolarità (possibilità prevista nell’art2 comma 1 lettera f) del CCNI). Questi movimenti possono essere disposti in sintonia con quanto prevede l’art.9 comma 2:
    Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto [….]

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Utilizzazione docenti non specializzati

Possono chiedere utilizzazione sul sostegno nel ruolo di appartenenza, anche se privi di specializzazione, i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero. Questo movimento, come chiarisce l’art.2 comma 1 lettera e), può essere chiesto nella provincia, nei limiti dell’esubero e dopo aver accantonato un numero di posti da destinare ai docenti specializzati, come indicato nell’art.9 comma 2 del CCNI:

“[….] Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato”.
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Utilizzazione docenti che hanno superato o stanno frequentando corsi per conseguire la specializzazione

Come chiarisce l’art.2 comma 1 lettera g), possono chiedere utilizzazione sul sostegno i docenti che hanno superato o stanno frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, anche se non sono in esubero per la classe di concorso o posto di titolarità.

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Utilizzazione d’ufficio sul sostegno

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno può essere disposta nei seguenti casi:

1- docenti soprannumerari senza sede titolari sul sostegno, che non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda

2- docenti soprannumerari senza sede titolari su posto comune/materia, che non possono essere soddisfatti per la classe di concorso di titolarità e per nessuna delle preferenze espresse nella domanda. In questo caso l’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.

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Utilizzazione interprovinciale sul sostegno

Questo movimento può essere chiesto sia dai docenti titolari sul sostegno che dai docenti titolari su materia/posto comune purché provvisti di titolo di specializzazione, se appartengono a tipologia di posto o classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità.

Come chiarisce l’art.2 comma 5 questi movimenti sono disposti con la finalità di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero. Queste utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta dove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione o specializzazione corrispondente.

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Assegnazione provvisoria sul sostegno

Se in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.7 del CCNI, possono chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno sia i docenti titolari su questa tipologia di posto che i docenti titolari su posto comune/materia in possesso del titolo di specializzazione e, in presenza di specifici requisiti, esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, anche i docenti non specializzati

Assegnazione provvisoria dei docenti titolari sul sostegno

I docenti in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare e alle condizioni previste nell’art.7 del CCNI, possono chiedere assegnazione provvisoria provinciale nel comune di ricongiungimento se questo non coincide con il comune di titolarità o assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di ricongiungimento. Questi movimenti, all’interno della sequenza operativa, avranno precedenza rispetto a quelli che interessano i docenti che chiedono assegnazione provvisoria sul sostegno non avendo la titolarità su questa tipologia di posto

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Assegnazione provvisoria docenti specializzati titolari su materia

Come chiarisce l’art.7 comma 6, l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale oppure per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

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Assegnazione provvisoria docenti non specializzati

Come chiarisce l’art.7 comma 16, che rappresenta un’importante novità rispetto all’anno scolastico 2017/18, per il prossimo anno scolastico 2018/19 possono chiedere assegnazione provvisoria sul sostegno, limitatamente ai movimenti interprovinciali, anche i docenti non specializzati, in possesso di precisi requisiti, come sottolineato nel succitato comma 16:

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) del successivo articolo 8.

L’assegnazione di cui al comma precedente è disposta in subordine al personale fornito di titolo di Specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive”

Questi movimenti saranno disposti nella fase terminale della mobilità annuale e rappresentano , infatti, l’ultima operazione della sequenza operativa, l’operazione n.41, come indicato nell’allegato 1 del CCNI:

41. Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno.

Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), I) e m) viene trattato con priorità nell’ ordine previsto.

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Come presentare domanda

Il Miur ha indicato che, per la presentazione della suddetta domanda, gli interessati devono:

  • allegare all’istanza le  autodichiarazioni , indicando come titolo del documento: a. Autodichiarazione percorso di specializzazione sul sostegno art. 7 comma 16 ipotesi CCNI Utilizzazioni 2018/19 b.  Autodichiarazione prestazione di servizio per almeno un anno – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Questi i modelli pubblicati dal Miur:

a. Autodichiarazione percorso di specializzazione sul sostegno

b. Autodichiarazione prestazione di servizio per almeno un anno – anche a tempo determinato – su posto di sostegno

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazione sostegno: quando si possono chiedere? FaQ ultima modifica: 2018-07-19T04:59:21+02:00 da
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