Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2016/17: quali precedenze valgono

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Paolo Pizzo,  Orizzonte Scuola,  6.7.2016

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Le precedenze riconosciute dall’art. 8 del CCNI 2016 non sono valide per tutte le operazioni di mobilità annuale. C’è infatti una differenza tra assegnazioni e utilizzazioni. Soprattutto per queste ultime, le precedenze sono in numero minore e più specifiche. Analizziamo quali.

La precedenza per PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE, docente non vedente o emodializzato è riconosciuta non solo nelle assegnazioni provvisorie ma anche nelle utilizzazioni.

Una precedenza specifica per le utilizzazioni è invece la n. II PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

Tale precedenza è prevista per il personale docente che, a partire dall’a. s. 2008/2009 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

La precedenza n. III è per il PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE, valida sia per le assegnazioni che per le utilizzazioni:

  1. personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).
  2. personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).
  3. insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Altra precedenza valida sia per le assegnazioni che per le utilizzazioni è al punto IV dell’art. 8 riferita all’assistenza al disabile:

INSEGNANTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92 ) OVVERO PERSONALE DOCENTE DESTINATARIO DELL’ART. 33, COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE N. 104/92 CHE SIA:

  1. GENITORE, anche adottante o chi eserciti LEGALE TUTELA, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
  2. CONIUGE o solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
  3. unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza ‐ documentata con autodichiarazione ‐ che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Per ciò che riguarda invece le precedenze per LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI l’unica che è riconosciuta nelle utilizzazioni (insieme alle assegnazioni provinciali e interprovinciali) è la lettera l sempre del punto IV dell’art 8:

  • insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 6 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a 6 anni.

Mentre nelle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali (con esclusione quindi delle assegnazioni provinciali e delle utilizzazioni) è riconosciuta la precedenza per:

  • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni.

Ricordiamo che l’età dei figli è riferita al 31/12/2016.

L’ultima precedenza riconosciuta nelle utilizzazioni è per:

Il PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Mentre le ultime 3 precedenze dell’art. 8 si riferiscono esclusivamente alle assegnazioni provvisorie e quindi non riguardano in alcun modo le utilizzazioni e sono per:

  • PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
  • PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
  • PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL

C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2016/17: quali precedenze valgono ultima modifica: 2016-07-06T12:09:57+02:00 da
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