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dalla Gilda degli insegnanti Venezia, 10.7.2019
– Pubblichiamo una scheda con le informazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni che riguardano i servizi di insegnamento prestati (ruolo e pre-ruolo), le esigenze di famiglia e i titoli utili ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante. Le nostre segreterie sono a disposizione per eventuali dubbi circa la corretta compilazione delle stesse.
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE, i modelli da utilizzare:
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: bisogna utilizzare SOLO la Dichiarazione personale, per documentare le esigenze di famiglia, i titoli ed eventuali precedenze.
Ricordate che
si dichiarano i servizi d’insegnamento.
Va valutato l’anno scolastico in corso nella domanda di utilizzazione;
il servizio militare di leva, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego;
i servizi dovranno essere valutati anche se non si ha ancora superato il periodo di prova;
è valutato il punteggio per il periodo di servizio del personale di ruolo in congedo straordinario per dottorato di ricerca ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A della tabella;
il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001;
L’anzianità di servizio DI RUOLO di cui alla lettera A della tabella di valutazione dell’ipotesi viene valutata per ogni anno Punti 6 e comprende:
L’anzianità di cui alla lettera B di servizio pre-ruolo o altro servizio di ruolo viene valutata per la mobilità volontaria Punti 6 per ogni anno, per la mobilità d’ufficio continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi e comprende:
Valutazione del servizio:
Anzianità di servizio pre-ruolo
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia/primaria si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, nella scuola secondaria;
gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Il punteggio si raddoppia:
N.B: ai fini del raddoppio del punteggio
Qualora l’utilizzazione sia richiesto su posti di sostegno (per tutti gli ordini di scuola), bisogna dichiarare nell’apposito riquadro dell’allegato, anche l’anzianità di servizio prestata su posti di sostegno.
Inoltre, nell’allegato D, vanno dichiarati i servizi di ruolo e di pre-ruolo prestati nelle piccole isole; nella scuola primaria, vanno dichiarati i servizi prestati nelle scuole uniche o di montagna.
(Valido solo per la scuola primaria), ogni anno di servizio di ruolo prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scol. 92/93 all’anno scol. 97/98, è valutato:
servizio prestato nel plesso di titolarità……………………………..Punti 0,5
servizio prestato al di fuori del plesso di titolarità…………….Punti 1
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO prestato ininterrottamente da almeno un triennio deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale (All. F)
Per acquisire il punteggio, la condizione è che siano maturati un minimo di 3 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità.
Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità:
Ø C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2),
– entro il quinquennio………………………………………. Punti 2
– oltre il quinquennio ……………………………….…… Punti 3
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.
Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Per l’attribuzione del punteggio:
Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo di organico di titolarità (o diurno o serale); da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.
Il punteggio va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari.
Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.
Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 13, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito.
Il punteggio viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Scaduto l’ottennio i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Il punteggio viene riconosciuto:
Il punteggio spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Interrompe la continuità del servizio:
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Pertanto, il personale scolastico nominato in ruolo su sede provvisoria, potrà acquisire il punteggio della continuità solo dopo aver ottenuto la sede definitiva con la domanda di mobilità, quindi a partire dall’anno scolastico successivo.
Il punteggio va attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Per la graduatoria interna d’istituto, finalizzata all’individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti Punti 2 per ciascun anno entro il quinquennio, Punti 3 per gli altri anni oltre il quinquennio.
Pertanto, non essendo più prevista la condizione “che siano maturati un minimo di tre anni”, viene riconosciuto la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso).
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione “di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici”:
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
N.B: Si perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ed il punteggio già acquisito per la continuità nei casi in cui l’interessato:
Qualora il docente soprannumerario sia stato trasferito d’ufficio o domanda condizionata, da scuole diverse, in anni scolastici diversi, può chiedere il rientro con precedenza nell’ultima sede da cui è stato trasferito, ma perde il punteggio già acquisito per la continuità e il diritto al rientro con precedenza, rispetto alla prima sede da cui è stato trasferito d’ufficio.
Requisiti per la maturazione una tantum del punteggio: è richiesto il servizio continuativo prestato per almeno un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.
Ai fini della maturazione del suddetto requisito è necessario aver prestato servizio continuativo nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Viene, inoltre, maturato il bonus di 10 pt. anche a chi, nel suddetto periodo, ha prodotto:
Modalità e relative conseguenze nella fruizione del bonus:
Il punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Si precisa che, una volta utilizzato il bonus di 10 pt., tale punteggio aggiuntivo viene perso definitivamente.
Non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
La sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
N.B. Osservazioni da parte della redazione per evitare contenziosi:
Il punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto “una tantum” (per una sola volta) alle condizioni previste dalla tabella di valutazione di cui all’allegato D del CCNI, che richiede l’aver prestato un servizio nella stessa scuola continuamente per quattro anni scolastici, (quello di arrivo più i tre anni successivi) senza aver presentato domanda di trasferimento e/o di mobilità provinciale nel periodo di riferimento compreso tra l’a.s, 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008.
Per contro, la suddetta Tabella di valutazione, specifica che le condizioni per la maturazione del bonus sono comunque realizzate in caso di ottenimento di trasferimento interprovinciale.
Il tenore letterale della suddetta Tabella, potrebbe ingenerare un’erronea interpretazione, secondo cui nell’arco temporale di 8 anni preso in considerazione (dal 2000 al 2008) un soggetto, in caso di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, potrebbe maturare e usufruire del bonus beneficiandone due volte per tale premio, considerato che tale punteggio, una volta acquisito, può essere utilizzato anche ai fini del trasferimento e/o del passaggio interprovinciale.
A parere della redazione, (nel voler interpretare la norma sicuramente di non facile lettura), il suddetto bonus di punti 10, è connotato dai seguenti due elementi essenziali:
(Resa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P,R, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, per documentare le esigenze di famiglia, i titoli ed eventuali precedenze).
Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta per il comune di residenza a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi: Punti – 6
dall’ iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spettano anche nel caso in cui non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili;
Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni per la cura e l’assistenza dei figli minorati, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per la cura e l’assistenza dei figli.
I punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.
Ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento: Punti 4 o 3
La valutazione di punti 6 per la cura e l’assistenza ai figli, coniuge, genitori è attribuita nei seguenti casi:
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
Nei concorsi pubblici per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indicare gli estremi del concorso sostenuto e la posizione di graduatoria occupata.
Valutazione Punti 12
Non sono valutati:
i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
DIPLOMI – CORSI ANNUALI e/o biennali di perfezionamento – laurea, dottorato di ricerca, esami stato:
Non sono valutabili:
DA RICORDARE CHE:
E’ valutabile la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scol. 2000/2001, in qualità di presidente, componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno per esaminare l’alunno.
Per ogni anno Punti 1
E’ valutato: (*) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie ( il certificato viene rilasciato solo a chi : è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale).
Punti 1
*CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento (il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale)
Punti 0,5
N.B. i titoli relativi ai punti (*) B,) C), D), E), F), G), I), L) della tabella di valutazione (Allegato A), cumulabili tra loro, sono valutati ad un massimo di Punti 10.
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Assegnazioni provvisorie e utilizzi. Guida alla compilazione della domanda ultima modifica: 2019-07-10T04:54:12+02:00 damarzo 2024. Riportiamo di seguito tutte le informazioni utili alla dichiarazione dei redditi presso gli…
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