Assegno di natalità: a chi spetta?

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L.L.   La Tecnica della scuola  Venerdì, 22 Maggio 2015

L’Inps riepiloga con apposita circolare i requisiti necessari per richiedere il cd. Bonus bebè, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

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Dal 12 maggio scorso è attivo, sul sito dell’Inps, il servizio per l’invio online della domanda di Assegno di natalità.

Si tratta del cosiddetto Bouns bebè previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31dicembre 2017.

L’importo annuo è pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’Isee non superiore ai 25.000 euro annui.

Per i nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia.

Per effettuare la richiesta è necessario accedere con il Pin dispositivo seguendo il percorso Accedi ai servizi>Elenco di tutti i servizi oppure Accedi ai servizi >Per tipologia di utente>Cittadino.

Il servizio consente al cittadino avente diritto di compilare e inoltrare all’Inps la domanda e di visualizzarne online l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceverà un sms che lo avverte che la domanda è stata definita. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menù interno la voce “consultazione domande”. Se, nel compilare la domanda online, l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda.

Con la Circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 l’Inps ha illustrato nel dettaglio i requisiti necessari per richiedere l’assegno e i termini per presentare la domanda.

L’istanza deve essere presentata di norma entro 90 giorni dall’evento nascita o adozione.

In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Assegno di natalità: a chi spetta? ultima modifica: 2015-05-22T13:26:30+02:00 da
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