Orizzonte Scuola, 4.11.2019
– La partecipazione all’assemblea sindacale – nel limite delle ore stabilite dal contratto di categoria – è un diritto di tutti i lavoratori (art. 2 CCNQ /1998).
Il personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, ha a disposizione 10 ore annue per la partecipazione ad assemblee sindacali, senza decurtazioni dallo stipendio.
Quando possono svolgersi le assemblee sindacali
“Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea”
Docenti costretti a rinunciarvi
E i docenti con orario di servizio oltre il termine dell’assemblea sindacale? Devono rientrare a scuola? E nel frattempo come viene organizzato il servizio? Devono rinunciare all’assemblea?
Un problema di non poco conto in questi ultimi anni in cui sempre più scuole adottano la “settimana corta” con orari prolungati nel pomeriggio o comunque per le insegnanti in servizio nel tempo pieno alla primaria o in servizio nella scuola di infanzia.
Sempre più spesso riceviamo email da parte dei docenti che ci dicono che alcuni Dirigenti Scolastici chiedono loro di rinunciare alla partecipazione all’assemblea sindacale perché non coincidente con le loro due ultime ore di servizio in quella giornata.
Sindacati chiamati ad intervenire
Le organizzazioni sindacali che possono svolgere assemblee nelle scuole dovrebbero essere interessate alla problematica e intervenire. Non si può infatti lasciare all’arbitrio del singolo Dirigente Scolastico la decisione in merito.
Né è compito dei Dirigenti scolastici assumere tali decisioni: per tale scopo sono previsti i contratti C.C.I.R sulle assemblee territoriali.
Ad es. l’art. 3 comma 5 del CCIR Sicilia prevede che le attività didattiche delle scuole interessate vengano svolte, nel caso in cui l’assemblea sia convocata nelle ultime due ore (11.30 – 13.30) in un unico turno antimeridiano
“5. Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore13,30, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell’orario prolungato o continuato (ivi compresi gli Istituti Tecnici e Professionali), le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano. Le modalità organizzative
sono definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto”
Consigliamo quindi ai docenti di controllare i relativi contratti regionali e alle organizzazioni sindacali – nel caso – di aggiornarli alle rinnovate esigenze, o meglio diritti, del personale.
Assemblee sindacali: 10 ore ogni anno, non si prendono le firme, chi può partecipare. Guida
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Assemblee sindacali, alcuni docenti costretti a rinunciarvi per orario di servizio ultima modifica: 2019-11-04T21:47:16+01:00 da