Assemblee studentesche d’istituto: per i docenti non è obbligatoria la presenza a scuola.

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Avv. Salvatore Braghini, Mondo Diritto, 2016

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– L’assemblea studentesca nelle scuole superiori, introdotta con la riforma degli anni ‘70 al fine di favorire la partecipazione democratica degli studenti alla vita e alle problematiche della scuola, continua a suscitare sempre un certo interesse, nonostante abbia perso molto del suo significato e carattere originario. Una sentenza del tribunale di Avezzano del giugno 2012 definisce in modo inequivocabile la problematica relativa all’obbligo di presenziare a scuola da parte dei docenti nel giorno dell’assemblea studentesca, rimodellando la soluzione a una questione che si trascinava in modo ambiguo ed irrisolto dal 2003, anno di emanazione di una poco felice nota del Miur (n. 4733/A3) sull’argomento. Il giudice del lavoro avezzanese in data 7 giugno 2011 (con sentenza n. 431/2011) ha chiarito un aspetto giuslavoristico non secondario di questo importante istituto giuridico a disposizione degli studenti, attinente alla posizione e al ruolo dei docenti nel giorno delle assemblee. Il tribunale di Avezzano segue di 4 anni l’intervento sul punto azionato davanti al giudice del lavoro di Cagliari dal sindacato di base della scuola (Cobas), in rappresentanza di alcuni docenti di scuola superiore, che ha depositato una sentenza in data 25.09.2007 (n. 1179/2007), giungendo a conclusioni sovrapponibili ma non altrettanto nettamente favorevoli al personale docente come quelle fissate nella più recente sentenza del tribunale subprovinciale.

Ma quali sono le norme che introducono e regolamentano l’assemblea studentesca?
Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è stato previsto per la prima volta dall’art. 43 del D.P.R. n. 416/74 e riconfermato nel successivo D.Lgs. n. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, successiva fonte primaria del diritto, che, agli artt.12,13 e 14, ha riproposto letteralmente le medesime norme contenute nel precedente decreto agli artt. 42, 43 e 44. L’art. 12 del D.P.R. 297/94, in particolare, prevede che “Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”. All’art.13 comma 1° si precisa che“Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Al comma 6° del medesimo articolo si annovera espressamente la possibilità di svolgere, nei limiti di una al mese, sia l’assemblea di istituto fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l’assemblea di istituto durante l’orario delle lezioni.
Le norme appena citate non prevedono alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nonostante alcuni dirigenti scolastici si ostinino a pretendere la presenza a scuola dei professori nei giorni di svolgimento dell’assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate. Il comma 8 dell’art. 13 del Decreto legislativo 297/94, riprendendo letteralmente quanto già era previsto dall’ultimo comma dell’art. 43 D.P.R. n.416/74, recita testualmente che “all’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”, passaggio chiave della citata sentenza del Tribunale di Cagliari che accoglieva il ricorso presentato dai Cobas di quella provincia, osservando che “la piana lettura dell’art. 13 D.Lgs n. 297/1994, in cui è confluito l’art. 43 del Dpr 416/1974, ed in particolare il comma VIII”  – il quale recita che “All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino” – evidenzia univocamente l’insussistenza di alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche.
La Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979 n. 312, norma secondaria avente ad oggetto la disciplina delle “Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica”, ribadisce che il diritto di riunirsi in assemblea costituisce vero e proprio diritto soggettivo degli studenti. Al paragrafo I si prevede, infatti, che “il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea (…) non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi. L’esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all’osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 416/74” (ora dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 297/94). La Circolare stabilisce altresì che l’assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento (paragrafo VI n.1 e 2).  La Circolare Ministeriale n. 312/79 afferma l’esistenza dell’obbligo, da parte degli studenti, di comunicare preventivamente al preside la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea e espressamente al paragrafo III, prevede che “La convocazione dell’assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.”, assegnando al preside l’obbligo di preavvisare le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea. Al paragrafo VI n. 1 si prevede espressamente: “L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall’assemblea stessa. (…). Da notare che è lasciato alla libera scelta dell’assemblea decidere se il presidente di quest’ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato.” Il D.P.R. n. 297/94 all’art. 14 comma 4 ribadisce che “Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti”. La Circolare 312 al paragrafo VI n. 2, in tema di presenza all’assemblea di istituto del preside e degli insegnanti, ribadendo quanto già previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 416/74 sulla possibilità di assistenza del preside o di un suo delegato e degli “ (…) insegnanti che lo desiderino” precisa che “…né il regolamento interno dell’istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all’assemblea, né tale divieto può essere posto dal regolamento dell’assemblea studentesca”. Infine al paragrafo XI, rubricato “Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici”, dopo aver previsto, per le scuole che non dispongono di locali sufficientemente capienti, la possibilità di utilizzare altri locali “senza alcun onere a carico del bilancio della scuola”, la Circolare Ministeriale recita testualmente: “In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea (v. paragrafo III della presente circolare) si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti ”.
Da quanto riportato si evidenzia che l’attuale normativa non prevede alcun obbligo dei docenti di presenziare alle assemblee degli studenti. Posizione esplicitata dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale personale con la nota Prot. n. 5208/N12 /Div. X Sez. III del 1993, il quale, richiesto di un parere nel merito, così rispondeva: “Con riferimento alla nota n. 4901/A31, inviata anche a codesto Ufficio del preside dell’istituto indicato in oggetto, nel ribadire quanto già precisato con la precedente nota n. 2851/n. 12 del 20 luglio 1990, relativa alla stessa questione, si comunica che in occasione delle assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti, privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell’ambito delle attività non di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa – (Nota n. 795 del 20 marzo 1982 dal Ministero Pubblica Istruzione – Ufficio Decreti Delegati- al Provveditore agli Studi di Milano)”. Nella Nota appena citata il Provveditore di Milano precisava che “In occasione delle assemblee studentesche tenute durante l’orario delle lezioni, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 416/74, la sospensione delle lezioni stesse, per esigenze di carattere organizzativo all’interno della scuola, deve essere estesa a tutte le classi e, conseguentemente, è sospeso ogni tipo di attività didattica”.
Nonostante la chiarezza delle norme – il giudice cagliaritano, come visto, parla di “piana lettura dell’art. 13 D.Lgs n. 297/1994” – molti dirigenti fanno ancora leva su una nota del Miur, segnatamente la n. 4733/A3 del 26.11.03, allo scopo di costringere i docenti ad essere presenti a scuola nella giornata dedicata all’assemblea studentesca d’istituto. Recentemente, sollecitato da un ricorso presentato da due docenti della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) di un Istituto scolastico superiore di Avezzano, con l’assistenza dell’ufficio legale della Uil-scuola, il giudice del lavoro ha accolto la richiesta di annullare il provvedimento sanzionatorio emesso nei loro confronti dal dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana”, per il fatto che durante l’assemblea studentesca gli insegnanti non si erano presentati a scuola, come preteso da quest’ultimo. La questione aveva già mobilitato alcuni sindacati, la Uil-scuola in testa, per ricordare all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo (U.S.R.), intervenuto sul tema con un parere, che i docenti possono assistere (non partecipare) all’assemblea studentesca, ma non sono tenuti a presenziare a scuola, poiché gli studenti sono autonomamente impegnati nei lavori dell’assemblea; i docenti dovrebbero recarsi a scuola soltanto qualora vi fosse una convocazione collegiale programmata che li riguarda (collegio docenti o consigli di classe). Del resto – nella nota sindacale che criticava il parere del direttore protempore dell’U.S.R abruzzese – si lasciava intendere che non può certo essere un dirigente ministeriale (vale a dire l’artefice del provvedimento 4733/A3) ad autorizzare un dirigente scolastico ad adottare chissà quale iniziativa che non sia già prevista da una vigente fonte normativa. I due docenti della Uil-scuola – presentando rimostranza scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R 3/57 – si erano preliminarmente opposti all’ordine del giorno della dirigente che indiceva l’assemblea studentesca e il contestuale obbligo di rilevare le presenze degli alunni, ed in cui, incredibilmente, si aggiungeva, per alcune classi, il divieto di partecipare all’assemblea indetta e di dover svolgere regolare lezione a norma di un “presunto” Regolamento assembleare (varato nel 2001 e mai assunto dai nuovi studenti riuniti in assemblea).
Il giudice, in primis, ha rilevato che i provvedimenti sanzionatori (disponenti la sospensione della retribuzione e l’interruzione del rapporto di lavoro ai fini pensionistici, previdenziali, di carriera, oltre che ai fini della maturazione delle ferie e della 13esima mensilità), come eccepito dai ricorrenti, “sono stati adottati in assenza di una preventiva contestazione degli addebiti e senza che agli interessati sia stata data la possibilità di essere ascoltati a loro difesa, secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 5, del D.Lgs. 165/01”. Dunque, nel caso de quo, il dirigente scolastico non aveva neanche osservato le più elementari procedure poste a tutela dei diritti del docente-lavoratore. Nel merito del ricorso ha poi evidenziato che tali provvedimenti del dirigente scolastico “risultano fondati su una non corretta interpretazione della nota del Miur n. 4733/A3 del 26.11.03”, predisposta dal Ministero per chiarire quale tipologia di assemblea studentesca sia da considerare utile ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 200 giorni di lezione per anno scolastico. A tal fine, la predetta nota ministeriale – come ben ricostruito dal magistrato – chiarisce che tra le assemblee studentesche d’istituto, le quali possono essere indette una volta al mese durante l’orario delle lezioni, solo e soltanto alcune tipologie di assemblea (per così dire “speciali”) sono da considerare come “lezioni” e pertanto tali da concorrere al computo dei 200 giorni. Si tratta delle assemblee d’istituto previste dall’articolo 13, comma 6 del D.Lgs. 297/94 (aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, ai quali partecipino esperti) e quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (destinate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo). Le assemblee studentesche, per così dire “ordinarie”, quelle cioè che gli studenti richiedono solitamente, non costituiscono invece “giorno di lezione”, e non concorrono ai 200 giorni di lezione. Ne consegue che esclusivamente per la tipologia di assemblee “speciali”, l’istituzione scolastica ha l’onere – a tenore della citata nota del Miur n. 4733/03 – di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni. Va da sé che non è possibile indire assemblee d’istituto “ibride”, le quali contengano strumentalmente elementi dell’una e dell’altra tipologia: l’assemblea con gli esperti, seminari o lavori di gruppo è alternativa a quella “ordinaria”, e quest’ultima è gestita in piena autonomia dagli studenti. A conclusione del ragionamento, il Tribunale ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate dal dirigente scolastico dell’I.T.I.S. “E. Majorana” di Avezzano, liquidando le spese di lite in base alla soccombenza.
E’ superfluo sottolineare che la sentenza ha avuto una vasta eco nel mondo della scuola, poiché ha posto una parola certa su di una querelle che si trascinava da troppo tempo, e non per motivi di poco conto. Risulta evidente, infatti, che per un docente, dover presenziare a scuola mentre gli alunni sono impegnati nelle discussioni assembleari, praticamente a vigilare i banchi vuoti, risulta ben poco confacente alla propria dignità professionale. L’assemblea è un diritto degli studenti che la normativa vigente lascia alla loro completa responsabilità, sottraendola alle indebite ingerenze del dirigente scolastico e dei docenti relativamente ai punti da inserire all’ordine del giorno; assegnando agli studenti anche la prerogativa di stabilirne la disciplina interna mediante un Regolamento da approvare all’inizio di ogni anno scolastico. Quest’ultimo, peraltro, non abbisogna di nessuna approvazione da parte degli organi della scuola – come invece preteso e asserito dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico in parola nell’o.d.g. che indice l’assemblea – essendo inviato al Consiglio d’Istituto soltanto per essere “visionato”, come precisa e chiarisce la suddetta Circolare Ministeriale 312/1979.
Gli studenti hanno il “diritto” di partecipare o meno all’assemblea richiesta dai loro stessi rappresentanti, un po’ come accade per l’esercizio del diritto di voto da parte del cittadino maggiorenne, che è anche un “dovere” ma mai un “obbligo”, trattandosi in entrambi i casi di diritti esclusivamente rimessi alla coscienza civica e sociale di chi ne è titolare. Nessun Regolamento assembleare – come maldestramente imposto agli studenti della stessa istituzione scolastica avezzanese – può validamente recepire la partecipazione obbligatoria di un numero minimo di alunni per classe, prevedendo, nel caso di mancato raggiungimento dello stesso, la perdita del diritto a partecipare alla successiva convocazione da parte dell’intera classe. In tal senso il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale personale, con la nota Prot. n. 5208/N12 /Div. X Sez. III del 1993, riprendendo la Nota n. 795 del 20 marzo 1982 – Ufficio Decreti Delegati, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 416/74, aveva già chiarito in modo inequivocabile che “la sospensione delle lezioni stesse, per esigenze di carattere organizzativo all’interno della scuola, deve essere estesa a tutte le classi e, conseguentemente, è sospeso ogni tipo di attività didattica”. Pertanto, è del tutto estraneo alla normativa vigente, nonché discriminatorio, il verificarsi di situazioni simili a quelle che accadono all’ITIS “Majorana” di Avezzano, in cui nello stesso istituto scolastico, alcune classi partecipano all’assemblea d’istituto mentre altre svolgono regolare lezione.
L’assemblea d’istituto rimane ancora oggi, nonostante tutto, un prezioso strumento di partecipazione alla vita democratica della scuola affidato ai giovani studenti, in funzione della loro formazione culturale e civile. Basta osservarne, anche in virtù di un elementare dovere di coerenza pedagogica, le non difficili regole che la disciplinano. E ciò vale prima di tutto nei confronti del dirigente scolastico, primo responsabile della legalità di ogni singola ed autonoma istituzione scolastica.
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Vedi anche:
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Assemblee studentesche d’istituto: per i docenti non è obbligatoria la presenza a scuola. ultima modifica: 2016-11-23T08:08:30+01:00 da
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