Orizzonte Scuola, 2.11.2019
– Ecco perché il supplente ha diritto alla proroga del contratto –
Il docente effettivamente in servizio ha diritto alla proroga della supplenza, a tutela della continuità didattica nelle classi. Il caso.
Un’assistente amministrativa scrive
Gentilissimi, Vi scrivo x avere il vs. parere x il seguente caso: docente, già assente fino al 30/10: 1) chiede motivi di famiglia x 31/10 2) non copre 01/11 perché festivo 3) non copre 02/11 perché sospensione lezioni 4) non copre 03/11 perché domenica 5) chiede motivi di famiglia x 04/11 6) martedì 05/11 e’ il suo giorno libero e non giustifica assenza 7) si riassenta x congedo parentale da 06/11 a 21/12 Chiedo cosa fare x la supplente che sostituisce la titolare sin dal 20/09 … Confido nel Vs. aiuto!! Grazie e cordialità.
Supplenze da graduatorie di istituto
Le supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b., del DM 131/07, si attribuiscono dalle graduatorie di istituto.
Così leggiamo nel citato articolo:
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente…
Continuità didattica
La circolare sulle supplenze, riprendendo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del DM 131/07, fornisce indicazioni in merito alla continuità didattica e alla proroga del contratto del supplente interessato.
Così leggiamo nella citata circolare e nel citato comma 4:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Conclusione
Non vi è quindi dubbio che nel caso in esame la supplenza non debba avere alcuna interruzione.
Il titolare si assenta continuativamente o comunque non rientra fisicamente a scuola (assenza interrotta da giorno festivo e/o giorno libero) per cui la supplenza viene prorogata al supplente in servizio il cui contratto decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del precedente.
Aggiungo che l’istituto della proroga si attua a prescindere dalle sottostanti cause che giustificano l’assenza del titolare, considerato che il suddetto DM non fa assolutamente cenno ai motivi dell’assenza, ciò che conta, infatti, è che il docente titolare non rientri fisicamente a scuola e che venga assicurata la continuità didattica.
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Assenza del titolare con giorno festivo e giorno libero ultima modifica: 2019-11-03T04:36:40+01:00 da