Lucio Ficara La Tecnica della scuola Sabato, 22 Agosto 2015.
Può capitare che qualche dirigente scolastico, particolarmente distratto, richieda la visita fiscale per l’assenza di un insegnante malato per grave patologia.
Questo comportamento è discutibile, perché non tiene conto del comma 9 dell’art. 17 del contratto collettivo di lavoro degli insegnanti e del personale scolastico. Si ricorda che in tale comma è scritto : “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. Le stesse disposizioni normative si applicano al personale assunto a tempo determinato, cosi come scritto nell’art. 19 comma 15. Quindi appare del tutto evidente che se un docente ha presentato a scuola la documentazione di un suo stato clinico di grave patologia , qualora si dovesse assentare per motivi di salute legati alle terapie o alle loro conseguenze collaterali certificate, non dovrà subire riduzioni stipendiali e non dovrebbe sottostare, per il buon gusto e il buon senso, alla visita fiscale. Per quanto riguarda le visite fiscali, bisogna dire che la normativa che le regola è richiamata dalla circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18-12-2009 e dalla più recente legge 111/2011 all’art. 16, comma 9. La visita fiscale è obbligatoria sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi, nel richiedere le visite, il dirigente scolastico dovrebbe tener conto della condotta complessiva del dipendente e dei costi della visita stessa. Il controllo non è disposto in caso di ricovero in ospedali pubblici o convenzionati. In conclusione possiamo affermare che l’insegnante che ha una grave patologia, che è stata comunicata tramite certificazione medica alla scuola di servizio, quando si assenterà anche per sottoporsi a visite specialistiche e analisi cliniche riconducibili alla grave patologia non dovrà temere la visita fiscale , ma dovrà presentare un’attestazione della struttura specialistica dalla quale risulti l’avvenuta visita.