di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 24.9.2020.
Se un dipendente della scuola si assenta per malattia, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.
L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 prevede che è previsto l’esonero dall’obbligo di reperibilità per:
Assenze per malattia: obbligo di reperibilità ed esonero ultima modifica: 2020-09-24T19:39:55+02:00 da
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