di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 12.4.2018
– L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
A ricordarlo è l’Inps, che con il recente messaggio n. 1399, fa il punto sulla normativa vigente riguardante il Polo unico per le visite fiscali per i dipendenti pubblici.
L’Istituto ha ricordato che qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
L’amministrazione è dunque tenuta a comunicare eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia con ogni possibile sollecitudine e nelle seguenti modalità:
Gli stessi canali devono essere utilizzati anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi. In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps.
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