Assicurazione INAIL scuola 2025/26: cosa cambia

Gilda Veneziadi Massimiliano Esposito, Infoscuola24,  10.1.2026.

Dal 2025/26 l’INAIL garantisce una copertura stabile per docenti, ATA e studenti,
per tutte le attività scolastiche e gli infortuni in itinere.

Gilda Venezia

Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto chiarisce in modo ufficiale le nuove regole sulla tutela assicurativa per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La novità principale è che, dal 2025/2026, la copertura non è più sperimentale ma strutturale, diventando una garanzia stabile per chi vive e lavora ogni giorno nella scuola.

La base normativa

La stabilizzazione della tutela è prevista dall’articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito nella legge 30 luglio 2025, n. 109.

Questa norma rende definitiva una protezione che negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 era stata introdotta solo in via temporanea.

Da ora in avanti, l’assicurazione INAIL si applica a tutte le attività di insegnamento e apprendimento, svolte:

  • nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • nella formazione terziaria professionalizzante;
  • nella formazione universitaria e superiore.

Tutela completa per docenti e personale ATA

La copertura riguarda docenti, personale ATA, esperti esterni, assistenti, ricercatori e assegnisti.

Viene superata la vecchia impostazione che limitava l’assicurazione solo alle attività considerate “a rischio”. Con le nuove regole, qualsiasi attività didattica è assicurata, anche quelle ordinarie svolte quotidianamente nelle scuole.

Studenti assicurati in tutte le attività scolastiche

Per gli studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università, la tutela INAIL copre tutti gli infortuni che possono avvenire durante le attività scolastiche e nei luoghi collegati alla didattica.

Rientrano nella copertura:

  • cadute, urti e scivolamenti nei locali scolastici;
  • attività di mensa;
  • uscite didattiche e viaggi di istruzione;
  • attività sportive e ludiche organizzate dalla scuola.

Un ampliamento importante, che riconosce la complessità della vita scolastica e offre maggiore serenità a famiglie e istituzioni.

Infortuni in itinere nei percorsi scuola-lavoro

L’articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, chiarisce che la tutela INAIL copre anche gli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti nel tragitto tra casa e luogo del percorso formativo.

La norma ha effetto retroattivo e vale anche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, se rientranti nei termini di prescrizione. Le sedi INAIL dovranno riesaminare anche le domande già respinte.

Viene inoltre ribadito che le scuole non possono convenzionarsi con aziende che impieghino studenti in attività ad alto rischio, come risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

FAQ – Domande frequenti per docenti e personale ATA

Un docente si fa male salendo o scendendo le scale della scuola: è coperto?
Sì. Gli infortuni avvenuti all’interno dell’edificio scolastico, comprese scale e spazi comuni, rientrano nella tutela INAIL.

Un insegnante cade durante l’ora di educazione fisica, anche se non sta svolgendo attività sportiva?
Sì. La copertura non dipende dal tipo di disciplina insegnata: tutte le attività didattiche sono assicurate.

Un collaboratore scolastico si infortuna durante la pulizia delle aule o dei servizi igienici?
Sì. Le attività di servizio rientrano pienamente nella copertura INAIL, anche se considerate “ordinarie”.

Un assistente amministrativo si fa male nel proprio ufficio, ad esempio cadendo dalla sedia o urtando un mobile?
Sì. Anche gli infortuni avvenuti negli uffici di segreteria sono coperti.

Un docente si infortuna durante una riunione collegiale o un collegio docenti?
Sì. Le attività funzionali all’insegnamento, comprese riunioni, collegi e consigli di classe, sono tutelate.

Un ATA si fa male durante un turno pomeridiano o serale?
Sì. La copertura vale per tutto l’orario di servizio, indipendentemente dalla fascia oraria.

Un docente si infortuna mentre accompagna una classe in gita o uscita didattica?
Sì. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano tra le attività assicurate, sia per gli studenti che per il personale accompagnatore.

Un collaboratore scolastico si fa male aprendo o chiudendo la scuola?
Sì. Le operazioni di apertura e chiusura dell’edificio scolastico sono attività di servizio coperte dall’INAIL.

L’infortunio avviene durante uno spostamento interno tra plessi o sedi diverse della stessa scuola?
Sì. Se lo spostamento è legato al servizio, l’evento è tutelato.

Un docente o ATA si infortuna andando o tornando da scuola: è coperto?
Per il personale scolastico resta valida la disciplina generale sugli infortuni in itinere, che prevede la tutela INAIL se il percorso è quello abituale e giustificato da esigenze di servizio.

Il personale a tempo determinato è assicurato come quello di ruolo?
Sì. La copertura INAIL vale per tutto il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Serve una polizza privata aggiuntiva per essere coperti?
No. La tutela INAIL è obbligatoria e automatica. Le eventuali polizze integrative stipulate dalle scuole non sostituiscono l’assicurazione pubblica.

Cosa deve fare il lavoratore dopo un infortunio?
Deve informare tempestivamente la scuola e fornire il certificato medico. La segreteria provvede agli adempimenti verso l’INAIL

.

.

.

.

.

.

.

Assicurazione INAIL scuola 2025/26: cosa cambia ultima modifica: 2026-01-11T05:23:19+01:00 da

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia