Assunzioni. Miur modifica FAQ 23 su assegnazione provvisoria interprovinciale

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di Lalla,  Orizzonte Scuola,  10.8.2015

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Tempestiva era stata la segnalazione di OrizzonteScuola sull’errore commesso dal Miur nella FAQ 23, in cui era contenuta una affermazione presenta nella legge.

La versione della FAQ 23, pubblicata il 5 agosto, diceva infatti

Inoltre, la legge prevede, sempre in deroga al vincolo di permanenza nella provincia di prima assegnazione, che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

La nostra risposta era stata che la legge non prevede affatto tale disposizione che, semmai, potrà essere inserita nel prossimo CCNI sulle assegnazioni provvisorie. FAQ assunzioni. Errore su assegnazione provvisoria interprovinciale nella n. 23

Il Miur, senza darne opportuna segnalazione, modifica il trafiletto e trasforma la frase in “Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.”

Anche questo, purtroppo, va considerato un “falso”. Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie infatti viene stipulato annualmente in accordo tra Miur e organizzazioni sindacali rappresentative e poi inviato alla Funzione Pubblica per la necessaria approvazione. Pertanto, ad oggi, non esiste alcun CCNI che disciplini cosa accadrà per i neossunti 2015.

Possiamo dire, invece che (e molto probabilmente è quello che intendeva dire il Miur), di solito, il CCNI prevede, per alcune situazioni (il Miur le chiame “motivate”) di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale senza dover attendere il blocco triennale.

Si tratta di situazioni disciplinate dal comma 7.2

  • non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
  • portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
  • portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
  • coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);
  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a tre anni;
  • docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
  • docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.

Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza.

Ricapitolando, il Miur conviene sul nostro appunto, ossia la legge non ha disposto per i neoassunti 2015 la richiesta di default di assegnazione provvisoria interprovinciale. Il Miur sta adesso ipotizzando (e non vediamo perchè non dovrebbe essere diversamente) che, come ogni anno, l’assegnazione provvisoria interprovinciale, potrà essere richiesta se motivata. Dunque, nulla di nuovo.

Assunzioni. Miur modifica FAQ 23 su assegnazione provvisoria interprovinciale ultima modifica: 2015-08-10T11:09:55+02:00 da
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