Assunzioni scuola, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 4.8.2018

Nel frattempo, arrivano molte richieste di chiarimento che riguardano la compatibilità fra l’assunzione a scuola e un’attività lavorativa che già si stava svolgendo.

Prima di tutto, bisogna ricordare che la scuola fa parte del comparto pubblico e pertanto vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.

Ne consegue che per essere immessi in ruolo bisogna essere non occupati, quindi se il destinatario di assunzione a scuola ha un contratto di lavoro in essere, questo deve cessare.
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Richiesta di part-time

In alternativa, il futuro dipendente pubblico può richiedere il part-time, ovvero l’unica possibilità prevista di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto, nel settore privato, oppure di poterne mantenere due contemporaneamente è quella di chiedere al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%, In questo modo sarà possibile mantenere contemporaneamente le due attività, purché non siano entrambe pubbliche.
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Richiesta di aspettativa

Il destinatario di assunzione a scuola può anche seguire un’altra strada, ovvero quella dell’aspettativa.
Infatti, nel momento stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari o personali, che per motivi di studio, ma non “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Infatti il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.

Bisogna evidenziare che per usufruire dell’aspettativa, è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto e non necessariamente la presa di servizio. Ma la conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato.

Per fare ulteriormente chiarezza: chi è già impiegato nel settore privato, in caso di nomina a tempo indeterminato a scuola come docente o ATA, se volesse accettare tale posto prima deve risolvere il contratto con l’azienda privata, e poi, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo indeterminato come docente o ATA, può richiedere l’aspettativa per 12 mesi.
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Dottorati di ricerca e borse di studio

Non esiste invece incompatibilità fra assunzione a scuola e dottorato di ricerca o borsa di studio. Infatti, a tal proposito, è possibile richiedere un periodo di aspettativa, in base a quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011.
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Libera professione

Solo il personale docente, con contratto a tempo indeterminato, può esercitare la libera professione, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).

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Assunzioni scuola, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time ultima modifica: 2018-08-04T16:58:26+02:00 da
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