Attenti al colloquio pluridisciplinare agli Esami di Stato di I ciclo: non è un interrogatorio sulle discipline

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di  Katjuscia Pitino,  Orizzonte Scuola  22.6.2015

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Scorrendo la normativa vigente e le svariate Circolari Ministeriali emesse nel corso degli anni per definire ed indicare modalità di conduzione delle prove d’esame del I ciclo di istruzione, c’è un aspetto che nel tempo ha mantenuto la sua invarianza, tale da poter essere considerato, un uso ormai consolidato nella prassi dell’esame. Si tratta del colloquio pluridisciplinare.

Colloquio pluridisciplinare di cui l’antesignano Decreto Ministeriale del 26 agosto 1981, avente ad oggetto “Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità di svolgimento delle medesime”, ha fornito indicazioni, venendo a completare, al tempo della sua emanazione, il quadro normativo riguardante l’ordinamento della scuola media, già avviato con le Leggi n.348 e n.517 del 1977 ed i successivi programmi di insegnamento, approvati con D.M. 9 febbraio del 1979.

Il D.M. del 1981, su espressa indicazione del legislatore doveva, considerando le innovazioni normative sopravvenute, rendere ‘coerente’ “nella sua impostazione e nella sua attuazione”l’esame di licenza media. In buona sostanza, se la Legge n.1859 del 1962, modificata con la Legge 348/1977, aveva definito l’“Istituzione e ordinamento della scuola media statale”, prevedendo rispettivamente all’art.5 l’esame di licenza e all’art.6 le materie oggetto di esame, risultava in quel momento più che utile, avendo anche generato i programmi per il suddetto ordine di scuola, stabilire le modalità di conduzione dell’esame. In specie, sul colloquio si affermava, sin da subito, nel citato Decreto del 1981, il carattere della pluridisciplinarità. Infatti, riprendendo uno stralcio del Decreto, nella parte introduttiva si leggono i tratti salienti che la prova orale degli esami di licenza media deve favorire: “la commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della scuola. Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloqui distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari. Ad esempio, le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all’educazione artistica possono essere accertate anche nel corso di una conversazione su un tema di carattere letterario o scientifico”. Viene sottolineato che il colloquio dei candidati non deve tramutarsi esclusivamente in un interrogatorio sui contenuti delle singole discipline ove non vi sia alcuna traccia di collegamento ed interconnessione tra i diversi saperi disciplinari; ancor di più trasformarsi in un insieme di colloqui indipendenti tra di loro, tali da far risultare così la prova d’esame come un controllo generalizzato e dissociato, dei contenuti acquisiti attraverso le discipline.

Più avanti, un altro passo del citato Decreto Ministeriale, specifica che il colloquio è un “momento di approfondimento di aspetti culturali, non necessariamente pertinenti ciascuna disciplina”; esso si vuole come occasione in cui l’alunno “anche attraverso il coinvolgimento indiretto delle varie discipline” esprima la sua “maturità globale”.

Il colloquio è quindi un bilancio finale sulla maturità raggiunta dall’alunno e spetta a quest’ultimo darne dimostrazione alla commissione d’esame, muovendosi agevolmente tra le discipline, con sicurezza e capacità critica. In un altro passo del Decreto del 1981 si sottolinea: “il colloquio dovrà svolgersi con la maggiore possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa connessione. Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio”. Sicché la commissione giudicherà l’aspetto armonioso con cui l’alunno darà dispiegamento alla sua argomentazione. Per giunta il testo delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” di cui alD.M. n.254 del 16 novembre 2012, esibisce un paragrafo in cui si descrive proprio il “Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”, (giacché oggi si parla in questi termini) che lo studente deve mostrare di possedere. Certamente sarebbe difficile, in sede d’esame, dare prova in toto di quanto dichiarato nel suddetto paragrafo, ma perlomeno le commissioni giudicatrici potrebbero trovarvi al suo interno spunti utili per impostare i criteri del colloquio.

Come già sopra anticipato, le modalità di conduzione del colloquio d’esame hanno avuto seguito in molte Circolari Ministeriali che hanno esattamente puntualizzato i tratti essenziali che esso deve rispettare.

Ciò nonostante nell’art.11 dell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore” in riferimento al colloquio si legge quanto segue:“nella fase immediatamente preparatoria all’esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio”; rieccoci ancora sull’assunto che il colloquio non debba essere inteso come un quiz da sottoporre al candidato, bensì essere impostato sulla base di criteri debitamente individuati dal consiglio di classe, tenendo conto, come sottolinea l’Ordinanza, della “programmazione educativa e didattica attuata nel triennio”.

Sulla scorta delle fonti normative citate, successivamente le Circolari Ministeriali hanno chiarito la natura della conduzione del colloquio, identificando i caratteri rilevanti cui esso deve attenersi.

Si richiamano in ordine cronologico le corpose Circolari Ministeriali n.28 e n.32, rispettivamente del 15/03/2007 e del 14/03/2008: la prima sul colloquio dà le seguenti indicazioni: “come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera commissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole commissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, assumendo, eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri autonomamente individuati anche sulla base di qualificate esperienze realizzate”; la seconda, al paragrafo 4.3.3, riprende sostanzialmente quanto ormai conosciuto sulla base del decreto del 1981 ossia “il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate”. Anzi le indicazioni sul colloquio si arricchiscono di un’altra importante sfumatura che è quella di permettere agli alunni di relazionare su esperienze significative effettivamente compiute.

Nel 2009, nella Circolare Ministeriale n.51 in forma telegrafica si dice che “il colloquio pluridisciplinare verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. Nelle classi ad indirizzo musicale viene verificata, come previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.201, anche la competenza musicale raggiunta dal triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica”.

Nel 2010, la Circolare n. 49 si espande sino ad inglobare alcuni concetti diventati ormai preponderanti nella valutazione finale; si aggiunge infatti che “il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi”. La Circolare, su questo punto, incomincia a recepire i principi conclamati nelle Raccomandazioni europee in tema di istruzione e formazione; pare si senta l’eco delle competenze-chiave del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 nella parte in cui sono chiamate in causa le competenze trasversali. Durante il colloquio l’alunno deve dar prova non solo delle conoscenze, ma anche delle competenze acquisite.

Nel 2011, la Circolare n.46 del 2011 conferma, per lo svolgimento degli esami di Stato, quanto stabilito nella precedente ovvero nella C.M. n.49/2010. Si arriva così all’anno 2012, la Circolare n.48 sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione fornisce istruzioni a carattere permanente. Peraltro le indicazioni date nella stessa circolare sono state confermate nella recente Nota n.3587 del 3 giugno 2014.

In tema di colloquio la Circolare n.48 del 31 maggio 2012 così afferma: “il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi”. A ben leggere nulla di nuovo è aggiunto a quanto definito precedentemente, se non una piccola distrazione da parte dell’estensore della Circolare, quando in modo improprio, all’interno del paragrafo sul colloquio usa indistintamente la definizione di pluridisciplinarità e interdisciplinarità, facendo riferimento peraltro a due cose nettamente distinte, ma che potrebbero senza alcun problema trovare un punto di incontro.

Così un colloquio pluridisciplinare sarà incentrato sulla capacità di un alunno di risolvere un problema chiamando in causa le competenze di diverse discipline, le quali devono incontrarsi ed interagire tra di loro, senza comunque che esse siano messe in discussione nella specificità e nel metodo; in questo caso le discipline pur incrociandosi ed accostandosi, rimangono tuttavia autonome e indipendenti. Al contrario, un colloquio interdisciplinare interpreterà magnificamente il principio, già sancito nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dell’unitarietà dell’insegnamento; pertanto le discipline, nella fase di esposizione orale, entreranno in reciproca relazione e connessione, dimostrando di poter risolvere un problema con approcci diversi, ma correlando e facendo convergere saperi e metodi di indagine, sino ad arricchirsi vicendevolmente, trovando insomma una zona di confine. L’interdisciplinarità pone le differenti prospettive delle discipline su una posizione più critica, arrivando a farle fondere insieme, per generare nuovi orizzonti di indagine. Entrambi i dispositivi si avvalgono dello statuto della trasversalità, anche se la interdisciplinarità assume un approccio più sistemico alla cultura, riuscendo a trovare tra le discipline anche connessioni insperate.

Alle commissioni d’esame è affidato il compito di stabilire i criteri e le modalità di conduzione del colloquio, tenendo a mente che l’alunno, in quel particolare momento dovrebbe anzitutto dare segno di saper contestualizzare i saperi e di possedere una capacità di astrazione, tale da dimostrare il livello di maturazione raggiunto. Niente spazio dunque per domande asettiche, avulse dall’argomentazione intrapresa dall’alunno.

Si ricordi infine che il comma 6 dell’art.3 del D.P.R. n.122 del 2009 stabilisce che “all’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove d’esame scritte e orali” e quindi, come tutte le altre prove, anche la valutazione del colloquio deve poter far riferimento a determinati criteri e descrittori. Nello stesso decreto al comma 5 dell’art.1 è infatti affermato “il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”.

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Attenti al colloquio pluridisciplinare agli Esami di Stato di I ciclo: non è un interrogatorio sulle discipline ultima modifica: 2015-06-22T07:24:46+02:00 da
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